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Malattie rare e Reddito di CittadinanzaElisa scrive allo Sportello Legale “sono una mamma disoccupata, ho un figlio con una malattia rara e grave, posso fare la richiesta per il reddito di cittadinanza?”.
Approfondiamo dunque il tema del Reddito di Cittadinanza per capire se e come può rappresentare una risorsa per le famiglie in cui c’è una persona con malattia rara.

CHE COS È IL REDDITO DI CITTADINANZA

Con Decreto-Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha emanato le cosiddette “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, contenente le nuove norme su Reddito di cittadinanza (Rdc) e Quota 100. L'iter normativo è stato poi completato con il recepimento da parte del Senato di alcuni emendamenti  la conversione del provvedimento nella Legge n. 26 del 28 marzo 2019.

Il Reddito di cittadinanza - si legge all’interno del Art. 1 del DL - vuole rappresentare una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
A tutti gli effetti un ammortizzatore sociale, quindi, che si dimostra però, a detta delle maggiori associazioni che si occupano di disabilità (FishFand), tutto tranne che attento alle esigenze concrete dei malati rari e dei loro familiari. Vediamo meglio il perché.

CHI SONO I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Il Rdc, che può raggiungere l’importo massimo di € 780 mensili, è riconosciuto a nuclei familiari con cittadinanza italiana, o di altro paese UE o con permesso di soggiorno permanente e che sia residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per ottenere il reddito di cittadinanza l’ISEE del nucleo familiare non potrà superare, complessivamente, i 9.360 euro, con un patrimonio immobiliare inferiore ai 30.000 euro e un patrimonio mobiliare inferiore ai 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo.

I predetti massimali - si legge nel testo del D.L. - sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo. Nel testo finale della Legge 26/2019 è stata aggiunta la possibilità di un ulteriore aumento di questo massimale, portato da 5.000 a 7.500 euro in caso di componente con disabilità gravissima, certificata ai sensi della Legge 104/1992, o con attestata non autosufficienza. E proprio in questo punto si rileva il problema poiché, nel computo complessivo dell’ISEE, è previsto che sia conteggiato anche l’assegno mensile d’invalidità, che andrà quindi a incidere sul reddito per un totale di 3.713,58 euro l’anno (285,66 per 13 mensilità).

Immaginiamo il caso di un nucleo familiare composto da due adulti e un bambino con invalidità civile riconosciuta ai sensi della normativa vigente, per poter richiedere il Reddito di cittadinanza, l’ISEE non dovrà superare i 15.000 euro complessivi: 6.000 di base + 2.000 per i familiari “aggiunti” + 5.000 per la presenza di un componente disabile.

Il testo definitivo della Legge recepisce anche gli emendamenti che modificano la scala di equivalenza, strumento base per il calcolo del limite del reddito familiare e, di conseguenza, per il calcolo del beneficio economico del reddito di cittadinanza. Anche in questo caso, il parametro non ha un valore predeterminato ma si compone di una serie di variabili in base alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare. Dato il valore 1 al primo membro del nucleo familiare, viene assegnato un valore di 0,4 a tutti gli altri componenti maggiorenni e 0,2 a tutti gli altri componenti minorenni. Per ogni componente del nucleo familiare con disabilità grave riconosciuta, poi, deve essere aggiunto il valore di 0,1.
Una famiglia composta da due genitori, un figlio maggiorenne sano e un figlio minorenne affetto da malattia rara, con invalidità del 100%, quindi, dovrebbe calcolare il proprio coefficiente di moltiplicazione per il calcolo della soglia di reddito familiare da non superare per avere diritto al Rdc secondo questa formula: 7.500 x [1 + (0,4x2) + 0,2 + 0,1] = 15.750 euro. Il coefficiente di moltiplicazione raggiunge in questo caso il valore di 2,1 ma se i figli minori, indipendentemente dalla malattia, fossero stati due questo sarebbe salito a 2,3, valore che supera il limite normativo, fissato a 2,2
Risulta evidente quindi come, nonostante sia stata prevista un'agevolazione per le famiglie dei malati rari, questa scala di equivalenza in ogni caso penalizza i nuclei molto numerosi o con più membri affetti dalla stessa patologia rara.

I LIMITI ALLA PRESTAZIONE

Al Punto 1) della lettera c) comma 1 dell’Art. 2 viene specificato che, per mantenere il diritto al Rdc, nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono esclusi da queste limitazioni gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

PATTO PER IL LAVORO E AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

L’erogazione del beneficio - viene precisato all’Art. 4 - è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, […] nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo […].

Ai commi 2 e 3 dello stesso articolo vengono esonerati dai succitati obblighi i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina, i genitori con figli di età inferiore ai tre anni e le persone nel cui nucleo sia presente un familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.

In generale, a un qualsiasi beneficiario di Rdc a cui, entro i primi 12 mesi di fruizione, pervenisse un’offerta di lavoro, questa è ritenuta congrua fino a 100km di distanza dall’abitazione. Decorsi i 12 mesi, l’offerta è considerata accettabile entro i 250km, se si tratta della prima o della seconda opportunità, mentre se è la terza potrà essere ovunque sul territorio nazionale.

Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente malato raro con invalidità riconosciuta, il beneficiario del Reddito, indipendentemente dal tempo di fruizione, è escluso dal terzo caso ma è vincolato all’accettazione di qualsiasi offerta nel raggio di 250 km.
Nel caso di accettazione di una proposta di lavoro oltre questo raggio, il beneficiario con figlio minorenne o familiare disabile a carico ha diritto a continuare a percepire, a titolo compensativo, il Rdc per i primi 12 mesi dall’inizio del nuovo lavoro (3 mesi per tutti gli altri beneficiari).

In generale, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza. Nel caso, però, in cui facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, la richiesta può essere inoltrata nuovamente decorsi sei mesi dalla medesima data.

COME SI RICHIEDE IL REDDITO DI CITTADINANZA?

Per sapere come si presenta la domanda, quali sono i requisiti, gli adempimenti e l’importo, e per avere ulteriori informazioni su questo beneficio economico, è possibile consultare il Manuale Reddito di Cittadinanza messo a disposizione sul sito dell’Inps. Tutta la modulistica necessaria per inoltrare la richiesta di Rdc è disponibile sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it.

QUALI AGEVOLAZIONI DEDICATE ALLE FAMIGLIE DEI MALATI RARI?

Nessuna, almeno per ora.

Il testo del comma2 dell’Art. 2, ipotizza, condizionandola alla disponibilità di risorse, un’integrazione del Rdc per determinate categorie di cittadini, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Nessuno stanziamento ulteriore confermato in ogni caso, solo un’apertura potenziale.
Il Sen. Tommaso Nannicini e l’On. Lisa Nojain del Partito Democratico hanno però di recente proposto alcuni emendamenti dal testo del D.L., proprio con l’obiettivo di introdurre maggiori tutele e agevolazioni per i disabili e le loro famiglie, ma questi ultimi sono stati integralmente bocciati dalla commissione Lavoro al Senato appena qualche giorno fa.

QUOTA 100

La Quota 100 è un’altra misura cardine della Legge di Bilancio 2019, che consente di richiedere il pensionamento anticipato per tutti coloro che vantano almeno 38 anni di contributi con un’età anagrafica minima di 62 anni (38 + 62 = 100, da questo il nome). Era stato proposto un emendamento che avrebbe consentito alle lavoratrici madri con un figlio disabile di accedere alla pensione con tre anni di contribuzione in meno, facendo così scendere “la quota” fissata dal decreto da 100 a 97. Tale proposta è però tra quelle cassate già all’interno della Commissione Lavoro del Senato.

PENSIONE DI CITTADINANZA

In materia di Pensione di cittadinanza, che può essere richiesta solo da chi appartiene a un nucleo familiare composto da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il testo definitivo della Legge 26 stabilisce che la Pensione, in caso di convivenza (esclusiva) con una persona con disabilità grave o non autosufficiente, verrà concessa a prescindere dall'età di quest’ultima. Nella pratica, quindi, all'interno di un nucleo familiare composto esclusivamente da un malato raro di qualsiasi età e da un normo dotato di età superiore ai 67 anni, quest’ultimo potrà valutare se gli sia più congegnale la richiesta di Reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza. I limiti e i requisiti di accesso alla pensione sono gli stessi già descritti sopra per l'accesso al Rdc.

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