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Quando si parla di lavoro agile o smart working si intende che la prestazione lavorativa può essere svolta anche “a distanza”, tipicamente da casa, restando funzionalmente e strutturalmente collegati all’attività aziendale tramite strumenti informatici e telematici. Questa modalità lavorativa, detta anche telelavoro, è stata prevista durante l’emergenza da Covid 19 per i lavoratori cosiddetti fragili ed è attualmente prevista per questa categoria di lavoratori fino al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che, la definizione della categoria di “lavoratori fragili” è stata affidata a un Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio del 2022, che annovera pazienti con situazioni di grave compromissione del sistema immunitario, pazienti con almeno 3 o più patologie gravi concomitanti tra quelle indicate dallo stesso DM e persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione.

In sintesi la lista si restringe a:

Per l’elenco completo si rimanda al contenuto dedicato su Osservatorio Malattie Rare-.

Fino al 31 dicembre 2023, dunque, a seguito dell’approvazione del decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023 , per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal succitato decreto del Ministro della salute, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

La lista di patologie inserita all’interno del Decreto ministeriale del febbraio 2022 si è, tuttavia, sin da subito mostrata carente soprattutto nel prendere in considerazione le malattie rare. Per questo è attualmente è in discussione anche una proroga al 31 dicembre 2023 del diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i soggetti già previsti dall'Art. 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52):

Va infine ricordato che il D.Lgs. n. 105/2022  sull’equilibrio vita-lavoro di genitori e prestatori di assistenza ha modificato la Legge 104/92 e 81/2017 in un’ottica di maggior favore per l’esecuzione del lavoro in modalità agile. Ai sensi di questo provvedimento, che non prevede alcuna scadenza, hanno diritto di prelazione nello svolgimento dello smart working tutti i lavoratori e le lavoratrici, pubblici e privati, con figli fino a 12 anni d'età o disabili (senza un limite d'età) oppure di lavoratori disabili gravi (ai sensi della Legge 104 articolo 3 comma 3) o caregiver.

 

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