Dal 15 ottobre certificazione verde necessaria per accedere a qualsiasi esercizio pubblico o privato. Tamponi gratuiti per chi è esente da campagna vaccinale. Ancora nessuna notizia su certificazioni
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e diventa quindi pienamente operativo, il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 (cosiddetto “Decreto Green Pass”) che estende l’obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori, sia del comparto pubblico che del settore privato, a partire dal 15 ottobre. Attualmente sono circa 18 milioni i lavoratori interessati dal provvedimento: di questi si stima che 4,1 non siano in possesso del certificato verde.
Le disposizioni sono applicate anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni.
Unica eccezione prevista: le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. (Circolare 0035309-04/08/2021 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”).
Il Decreto, il cui contenuto era stato discusso nei giorni scorsi con le principali sigle sindacali, stabilisce nel dettaglio che “dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.”
“Per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1, e 9-ter.2 del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (convertito dalla Legge n. 87 del 17 giugno 2021) dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”
I TAMPONI CONTINUERANNO AD ESSERE CALMIERATI
“I tamponi saranno gratuiti soltanto per le persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute sopracitata – ha dichiarato la ministra Mariastella Gelmini durante la conferenza stampa di presentazione del DL – Il costo calmierato dei tamponi sarà di 8 euro per i minori, di 15 euro per tutti gli altri.”
"L'applicazione del prezzo calmierato, - si legge al comma 1 dell'Art. 4 del Decreto - è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2".
Aggiornamento - TEST MOLECOLARI SALIVARI PER IL GREEN PASS IN AMBITO SCOLASTICO
Con la Circolare 0043105-24/09/2021 ("Aggiornamento delle indicazioni sull’impiego dei test salivari per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico") il Ministero della Salute ha precisato che, al fine di evitare il sovraccarico dei laboratori di microbiologia regionali, impiegati nel monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, i test molecolari su campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento, potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, e di conseguenza consentire l'accesso agli edifici, esclusivamente:
- in individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico)
oppure
- nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico,
- per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio,
- in operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.
Resta in ogni caso valida - sottolinea la Circolare - la priorità di svolgimento, ove possibile, di test molecolare orofaringeo e nasofraingeo.
LA TUTELA DEL LAVORATORI FRAGILI
Tutto questo rappresenta una tutela importante per i lavoratori fragili che non possono svolgere la propria attività con modalità di smart working. Ricordiamo infatti che, il Decreto Legge 105/2021 (c.d. Decreto Covid), che per primo aveva introdotto le disposizioni relative al Green Pass, all’articolo 9 ha inserito la proroga del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili fino al 31 ottobre 2021, senza tuttavia prorogare la possibilità di assenza equiparata al ricovero ospedaliero. Il termine del 31 ottobre è stato esteso fino al 31 dicembre 2021 dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021, legge di Conversione del cosiddetto Decreto Green Pass (D.L. n. 111 del 6 agosto 2021), che ha introdotto l’art. 2 ter. La nuova previsione estende dunque fino a fine anno la previsione in base alla quale i lavoratori fragili possono svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020).
Il diritto all’assenza equiparata a ricovero ospedaliero per tutti i lavoratori fragili – introdotta dal comma 2 dell’Art. 26 del DPCM Cura Italia – era stata prorogata dal Decreto Sostegni fino al 30 giugno 2021, per poi finire completamente nel dimenticatoio. Qualche mese di tutela in più era stato concesso invece, dallo stesso DL, per la priorità all’attivazione dello smart working (comma 2bis del medesimo Art. 26) per tutti coloro potenzialmente più a rischio in caso di infezione da Covid-19.
Si ricorda che, ai sensi della Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020, sono da considerarsi fragili quei lavoratori che, a causa di una patologia preesistente, sono esposti al rischio di un esito grave o infausto dell’infezione da COVID-19. Il tutto a prescindere dal fatto che si siano o meno sottoposte al ciclo vaccinale.
Sul punto, mercoledì 15 settembre, la Sottosegretaria per il lavoro Tiziana Nisini ha risposto all’interrogazione a prima firma dell’On. Rosa Menga, per l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti ai lavoratori “fragili” che non possono rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile. La Sottosegretaria Nisini ha evidenziato che si è determinata un’assenza di tutele a discapito di tutti quei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile a causa della mancata proroga dell’assenza da lavoro equiparata a ricovero ospedaliero fino alla fine dell’emergenza sanitaria. Nel testo della risposta è ribadita “la volontà del Ministero del lavoro di risolvere le criticità rinvenute nell'applicazione della norma e di reperire, compatibilmente al quadro delle risorse finanziarie disponibili, gli stanziamenti necessari per l'anno 2021”. Viene altresì confermato “che è intenzione del Governo risolvere tempestivamente la questione”. Nella risposta della Sottosegretaria Nisini si legge infatti che “è innegabile che la crisi pandemica abbia riverberato i suoi tragici effetti sull'intero tessuto produttivo e sociale, penalizzando, in particolare, alcune categorie di soggetti in condizioni di particolare fragilità. Il Ministero del lavoro, nell'ottica di scongiurare qualsiasi deprecabile discriminazione nei confronti di chi è più debole e pertanto riconoscere a essi le necessarie tutele, è certamente favorevole alla proroga del trattamento per i lavoratori fragili sino alla fine della crisi emergenziale, sia per quelli in quarantena, sia per quelli impossibilitati al lavoro agile”.
APPROVATA IN COMMISSIONE LA PROROGA DELL’ASSENZA EQUIPARATA AL RICOVERO
La Commissione Affari Sociali della Camera, in sede di discussione per la conversione in Legge del “Decreto Legge Green Pass” (DL 111/2021), ha espresso parere favorevole all’emendamento proposto dagli onorevoli Lisa Noja e Massimo Ungaro che estende fino al 31 dicembre – ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza – le tutele per i lavoratori fragili.
Questo significa in sostanza la possibilità – fino a fine anno – per tutti i lavoratori pubblici e privati, portatori di handicap grave, con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali ai sensi della Legge 104/92, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, per i quali non sia possibile attivare lo smart working, di assentarsi dal lavoro, vedendosi equiparata la suddetta assenza al ricovero ospedaliero, con esclusione del periodo di assenza dal computo del periodo di comporto.
Per essere ora approvato in via definita, il testo dell’emendamento dovrà ora passare al vaglio dell’Aula sia alla Camera che al Senato (in seconda lettura).
LA MANCANZA DI INFORMAZIONI SULLA NON VACCINABILITÀ
A questo si aggiunge, come già avevamo avuto modo di sollevare, mancanza di indicazioni pratiche sull’attivazione, a partire dal 1 ottobre, della certificazione alternativa al green pass per tutti coloro che non possono vaccinarsi, per via di controindicazioni mediche.
La certificazione cartacea sarà automaticamente convertita in green pass digitale? Sarà necessaria una nuova certificazione? Ci sarà necessità di sottoporsi a tamponi per recarsi sul posto di lavoro? Sono molte le domande che attendono risposta.
Aggiornamento - SCADENZA CERTIFICAZIONE DI NON VACCINABILITÀ PROROGATA AL 30 NOVEMBRE 2021 LA VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI
La tanto attesa procedura di automatizzazione, nonché d’informatizzazione, della procedura per ottenere la certificazione alternativa al Green Pass – destinata a coloro che, per problemi di salute, non possono ricevere la vaccinazione – non è arrivata. Il Ministero della Salute, con Circolare 0043366-25/09/2021, infatti, ha posticipato la scadenza ultima delle certificazioni di non vaccinabilità dal 30 settembre al 30 novembre 2021. Vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato "Esenzione vaccino Covi-19, prorogata al 30 novembre la validità delle certificazioni".