Stampa
Congedi parentali Covid 2022

L’INPS ha chiarito le modalità di accesso per i lavoratori pubblici e privati e, con un Messaggio successivo, anche le istruzioni per gli autonomi

Con il Messaggio n. 74 dell’8 gennaio 2022 l’INPS ha comunicato la proroga fino al 31 marzo 2022 del termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

La stessa misura, ricorda il Messaggio, si applica anche senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (riconosciuta ai sensi dell’Art. 3 comma 3 della Legge 104/92), in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

LA COPERTURA TEMPORALE DELLA MISURA

Il Congedo parentale SARS CoV-2 era stato inizialmente introdotto dal Decreto Legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, e reso operativo dal 9 novembre 2020. L’iniziale scadenza della misura, che sarebbe andata a coincidere con lo stato di emergenza – fissato al 31 marzo 2021 – è stata prorogata prima dal Decreto Legge n. 30/2021, fino al 30 giugno 2021, e ora dal Messaggio 74/2022 dell’INPS, in linea con lo slittamento del termine dello stato di emergenza, al 31 marzo 2022.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEI CONGEDI

In caso di lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, la misura è usufruibile solo da chi non può ricorrere allo smart working. In qualsiasi caso, sia per lavoratori dipendenti che per quelli autonomi, il congedo può essere fruito in modalità alternata da parte dei due genitori (non tutti e due i genitori negli stessi giorni) e non nei giorni in cui è richiesto anche il congedo ai sensi della Legge 104/92.

Il beneficio ha copertura nazionale, indipendentemente dai colori attribuiti alle singole regioni sulla base della diffusione del contagio.

RETRIBUZIONE NEI GIORNI DI CONGEDO

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 151/2011, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. comma 2 Art. 22-bis DL 137/2020).

Stante l’esenzione dai limiti d’età previsti in caso di figli gravemente disabili, per tutti gli altri genitori è possibile richiedere il Congedo parentale SARS CoV-2 anche in caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16. In questo caso però il lavoratore non riceverà alcuna retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA

La procedura per i lavoratori dipendenti, disponibile sul sito dell’INPS, dovrà essere presentata solo in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

Con il Messaggio n. 327 del 21 gennaio 2022 l'INPS ha comunicato anche i dettagli della procedura per la presentazione delle domande per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Anche in questo caso la domanda relativa al congedo in esame deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:

  1. nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
  2. nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;
  3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;
  4. procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Questo sito utilizza cookies per il suo funzionamento. Maggiori informazioni