Restano i dubbi sulla lista delle patologie che consento la priorità di telelavoro e l’esenzione vaccinale
Con il Messaggio n. 1126 del 11 marzo l’INPS ha ufficializzato la proroga fino al 31 marzo 2022 delle misure a tutela dei lavoratori fragili previste sin dal Decreto Cura Italia (Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020). Si tratta degli ormai famosi commi 2 e 2-bis, dell’articolo 26, che disciplinano la priorità allo smart working e l’assenza equiparata al ricovero ospedaliero.
Ricordiamo che le condizioni per cui il decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 ha previsto la priorità al lavoro agile sono sostanzialmente: la disabilità grave (Legge 104, articolo 3 comma 3) e tutte quelle patologie per cui è stata prevista la priorità vaccinale sulla terza dose, tra cui fibrosi cistica, fibrosi polmonare idiopatica, miastenia gravis, distrofia muscolare. (Qui è disponibile l’elenco completo), a condizione che il soggetto non sia vaccinato contro il Covid-19.
Come avevamo già avuto modo di illustrare, il Decreto Vigilia (Decreto Legge 221/2021) aveva prorogato fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui al comma 2-bis, ovvero la priorità allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per i lavorati fragili. Mentre, con il Messaggio n. 679 del 11-02-2022, l’INPS aveva chiarito in maniera definitiva che “per l’anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020”.
Tuttavia, al contrario di quanto originariamente previsto, in fase di conversione in legge del DL 221/2021, l’articolo 17 è stato modificando con l’aggiunta del comma 3-bis, che prevede la proroga delle “disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022.
In sede di conversione del decreto-legge n. 221/2021, - sintetizza il Messaggio INPS n. 1126 - la legge 18 febbraio 2022, n. 11, ha modificato l’articolo 17 del medesimo decreto-legge disponendo la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni contenute:
- nel comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente, come anticipato, allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;
- nel comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
Pertanto, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, – precisa in chiusura il Messaggio INPS – prevista dal comma 1 dell’articolo 26 in argomento, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021 sono confermate le indicazioni contenute nel citato Messaggio n. 679/2022. Per tutti i dettagli su questo rimandiamo al nostro approfondimento Covid 19: le tutele previste per i lavoratori fragili fino a dicembre 2021.