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Contributo lavoratori fragili

 Dal Senatore Augussori un’interrogazione al Ministro Speranza per sollecitare l’erogazione da parte dell’INPS di quanto previsto dalla Legge di Bilancio

La recente conversione in del cosiddetto DL riaperture (Legge n. 52 del 19 maggio 2022) ha prorogato fino al 30 giugno 2022 le tutele previste dal Decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) per i lavoratori fragili. In particolare l’assenza equiparata al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili rientranti nelle condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022, per i quali non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Oltre a ciò, ricordiamo che l’Art. 1, comma 969 Legge di Bilancio 2022 (L. 23/2021), ha previsto un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento previsto dall’articolo 26 del Decreto Cura Italia, che abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.

Dal momento che le indennità non risultano ancora corrisposte, sul punto è intervenuto con un’interrogazione in Aula il Senatore Luigi Augussori, rivolgendosi al Ministro della Salute Roberto Speranza.

“Queste tutele nei confronti dei lavoratori fragili – si legge nel testo dell’interrogazione – sono strettamente legate all'erogazione dell'indennità di malattia da parte dell'INPS, attraverso cui i periodi di assenza dal lavoro vengono coperti. […] La durata temporale così estesa dell'emergenza epidemiologica ha quindi messo in condizione i lavoratori fragili di dover scegliere tra l'assenza dal lavoro e il rientro in servizio una volta decorso il periodo entro il quale viene erogata l'indennità INPS. A tal fine, l'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha destinato un'indennità una tantum di 1.000 euro in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, i quali, non potendo svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, siano stati collocati in malattia e destinatari della corrispondente indennità INPS, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile, Si chiede di sapere con quali modalità e tempistiche l'INPS procederà ad erogare ai diretti interessati la richiamata indennità una tantum di 1.000 euro”.

Il quesito potrà essere risolto, a questo punto, attraverso una risposta orale o scritta da parte del Ministro Speranza, oppure direttamente tramite Circolare/Messaggio INPS che dia indicazioni operative sull’erogazione del contributo.

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