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L'invalidità civile è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile della propria Asl di residenza. La domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile va presentata all’ INPS per via telematica.
L'invalidità per servizio e di guerra è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità per servizio e di guerra.
L'invalidità per lavoro è certificata dalla Commissione INAIL per l'accertamento dell'invalidità per lavoro.

L’esenzione per invalidità è del tutto indipendente dal reddito.

Sono esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea le seguenti categorie di invalidi civili:

Invalidi di guerra

Invalidi per lavoro

Invalidi per servizio

Invalidi civili

Invalidi - Vittime atti terrorismo - Vittime del dovere

Categorie di invalidi esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità:

Invalidi di guerra

Invalidi per lavoro

Invalidi per servizio

Percentuali di invalidità civile inferiori al 100% danno luogo a esenzione parziale. Si veda l'articolo dedicato alle percentuali di invalidità.

Per le invalidità di tipo diverso (invalidità di lavoro, di servizio, di guerra, etc,) clicca qui.

LEGGI ANCHE INVALIDITÀ CIVILE: COS'È E COME OTTENERLA?

A quali prestazioni si ha diritto in esenzione?
Alcune categorie di invalidi hanno diritto a tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal Servizio sanitario nazionale, ritenute appropriate e necessarie dal medico prescrittore, mentre altre categorie di invalidi hanno diritto a effettuare in esenzione solo le prestazioni sanitarie correlate alla patologia invalidante. (vedi pagina "esenzioni per invalidità").

L’esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche.
In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in:
•    fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti);
•    fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota);
•    fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica, eccetto invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e vittime del terrorismo).
Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per invalidità.

Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza.
Per le eccezioni (invalidi di guerra, vittime del terrorismo) si prega di consultare questo link.

 

RINNOVI E REVISIONI DELL'INVALIDITÀ

Con il Messaggio n. 1650 del 22 aprile 2021, l'INPS ha comunicato che, all’interno della procedura CIC per la gestione delle revisioni di invalidità civile, è stata rilasciata una funzionalità che consente la creazione di un nuovo tipo di verbale con timbro digitale. Si tratta di un verbale di revisione che replica il precedente, scaduto, aggiungendo in appendice una nuova scadenza di revisione, un po' come già avviene da qualche anno per le carte d'identità cartacee.

La commissione medica può redigere il nuovo tipo di verbale con timbro digitale riportando le stesse informazioni di quello scaduto (anamnesi, diagnosi, giudizio medico-legale), ma con una nuova data di revisione. Ha a disposizione tre opzioni:

A conclusione della compilazione, il nuovo verbale verrà spedito automaticamente all’indirizzo dell’utente e sostituirà il verbale scaduto.

In seguito, con il Messaggio n. 1835 del 06 maggio 2021, l'INPS ha dettato le istruzioni operative per la gestione delle attività amministrative e sanitarie relative alla convocazione delle visite di revisione, in particolare in caso di mancata apparizione da parte dell'interessato.

A partire dal 6 maggio stesso, è spiegato nel Messaggio, se il soggetto convocato non si dovesse presentare alla visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione, la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione stessa.

Pertanto, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali. L’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.

Per ogni ulteriore dettaglio è possibile consultare, a questo link, il testo completo del Messaggio n. 1835.



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Per conoscere la procedura dettagliata per la presentazione della richiesta di invalidità civile consulta INVALIDITÀ CIVILE, L'ITER DETTAGLIATO

 

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Scarica qui la Guida "Invalidità Civile e Legge 104, tutti i diritti dei malati rari".

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