La differenza tra l’ISEE sociosanitario e quello ordinario e le prestazioni per cui può essere utilizzato quello agevolato
Alla luce della grande incidenza, di cui abbiamo già parlato, dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sui criteri di assegnazione di Reddito e Pensione di cittadinanza, dato anche il periodo di dichiarazioni dei redditi e compilazione del Modello 730, vogliamo approfondire quali sono gli elementi sulla base dei quali l’Indicatore è calcolato e in che modo incidono eventuali malattie rare e invalidità.
L’Indicatore si calcola sommando l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) e il 20% dell’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP). La somma viene poi divisa per i parametri della scala di equivalenza (che dipende dalla numerosità e dalla composizione del nucleo familiare) ottenendo così l’ISEE.
Nel caso in cui un malato raro, con invalidità riconosciuta ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, o un suo familiare abbiano la necessità di richiedere prestazioni di natura sociale e sanitarie o prestazioni di assistenza domiciliare dovrà presentare il cosiddetto ISEE sociosanitario, che prevede l’utilizzo di parametri leggermente diversi rispetto all’ISEE tradizionale in termini di ISR, ISP e scala di equivalenza.
COME SI CALCOLA L’ISEE SOCIOSANITARIO
Il modello ISEE sociosanitario restringe il nucleo familiare soggetto alla somma dei redditi al disabile beneficiario delle prestazioni sociosanitarie, il coniuge e i figli, sia minorenni che maggiorenni, solo se fiscalmente a carico. Per fare riferimento a un nucleo familiare ristretto di fini di ISEE sociosanitario sarà necessario compilare il modulo MB1 rid (in alternativa al modulo MB1).
Inoltre, il valore della scala di equivalenza, determinato, in generale, in base alla tabella presente nell’Allegato 1 del già citato DPCM 159, verrà in ogni caso incrementato di + 1,00 in presenza di soggetti che usufruiscono di prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo o in convivenza anagrafica e + 0,5 per ogni componente disabile o non autosufficiente (indipendentemente dalla percentuale di invalidità).
Infine, al contrario di quanto previsto per l’ISEE tradizionale, sono esclusi dal calcolo ISEE disabili i redditi di natura assistenziale, cioè le prestazioni di assistenza (accompagnamento, pensione sociale, pensione di invalidità, indennità e assegni per gli invalidi civili, ciechi, sordi, ecc.) per cui è prevista l’esenzione IRPEF.
È importante chiarire, al fine di evitare fraintendimenti, che l’ISEE disabili è un documento che va richiesto e che sarà valido solo nel caso in cui si renda necessaria la richiesta delle suddette prestazioni. In tutti gli altri casi, per esempio la richiesta di Reddito o Pensione di Cittadinanza, quando viene richiesto l’ISEE si intende quello standard o ordinario, all’interno del quale è previsto anche il computo di qualsiasi sostegno finanziario ricevuto della persona con disabilità o dal familiare che ce l’ha a carico.
COME SI COMPILA L’ISEE SOCIOSANITARIO
La parte dedicata alle prestazioni sociosanitarie all’interno della dichiarazione ISEE è costituita dal modulo MB3. Come anticipato, l’Allegato 3 del Decreto 159 prevede che tale modulo venga compilato solo se si rende necessario fare richiesta, da parte del compilante o di un suo familiare, di prestazioni di natura sociale e sanitaria, come la degenza o il ricovero in determinate strutture, se devono essere richieste prestazioni di assistenza domiciliare, bonus per acquisti e altri servizi a favore dei disabili.
L’IMPORTANZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)
La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento base su cui si fonda il calcolo di qualsiasi ISEE, compreso quello sociosanitario. Si tratta del documento che contiene tutte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del dichiarante e del proprio nucleo familiare ed è utilizzata per richiedere le prestazioni sociali agevolate o i servizi sociali assistenziali erogati sulla base del reddito del nucleo familiare di riferimento.
La DSU può essere mini, integrale o corrente (aggiornata all’ISEE attuale), a seconda di cosa è necessario richiedere. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o non autosufficienti, ai fini del calcolo dell’ISEE sociosanitario, viene sempre richiesta la DSC integrale che dovrà contenere, oltre ai documenti attestanti la situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare, la certificazione di disabilità, l’attestazione di eventuali spese sostenute per il ricovero in strutture residenziali e l’attestazione di eventuali spese sostenute per l’assistenza personale.
La DSU, così come l’ISEE, può essere effettuata sul sito del INPS (se in possesso di PIN individuale), presso gli uffici territoriali INPS o presso un CAF o altro ente accreditato.