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Aggiornamento degli assegni di invalidità

Dal 1° gennaio 2020 saranno operativi i nuovi importi e limiti reddituali per invalidi civili, ciechi civili e sordi

Con la Circolare n. 147 dell'11 dicembre 2019, l’INPS ha comunicato i nuovi importi delle previdenze, e relativi limiti reddituali, revisionati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’Istituto stesso e che saranno in vigore dal 1° gennaio 2020. Gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi, infatti, ogni anno vengono rivalutati sulla base degli indicatori dell'inflazione e del costo della vita.

Le modalità dettagliate di rivalutazione per il 2020 sono state disciplinate dall’Articolo 1, comma 260, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

Per gli adeguamenti degli importi e dei limiti di reddito relativi al 2020, l’INPS si è adeguato alle indicazioni del Decreto del 15 novembre 2019 “Valore della variazione della percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019”, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’articolo 2 del Decreto citato, si legge all’interno della Circolare, stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4. Inoltre, i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’1,0%.

Nella tabella che segue riepiloghiamo l’aggiornamento di importi e limiti reddituali, messi a confronto con quelli del 2019. 

Tipo di beneficio
Importo
 
Reddito
 
 
2019
2020 2019
2020
Pensione cechi civili e assoluti
€ 308,93
€ 310,17
 € 16.814,34
€ 16.382,49
Pensione ciechi civili e assoluti (se ricoverati)
€ 285,66
€ 286,81
 € 16.814,34
€ 16.382,49
Pensione chiechi civili parziali
€ 285,66
€ 286,81
 € 16.814,34
€ 16.382,49
Pensione invalidi civili totali
€ 285,66
€ 286,81
 € 16.814,34
€ 16.382,49
Pensione sordi
€ 285,66
€ 286,81
 € 16.814,34
€ 16.382,49
Assegno mensile invalidi civili parziali
€ 285,66
€ 286,81
 € 4.906,72
€ 4.926,35
Indennità mensile frequenza minori
€ 285,66
€ 286,81
 € 4.906,72
€ 4.926,35
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
€ 921,13
€ 930,99
-
-
Indennità accompagnamento invalidi civili totali
€ 517,84
€ 520,29
-
-
Indennità comunicazione sordi
€ 285,89
€ 258,00
-
-
Indennità speciale ciechi ventesimisti
€ 210,61
€ 212,43
-
-
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
€ 513,01
€ 515,07
-
-

Si rammenta, si legge infine nella Circolare, che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.

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