Per disabili gravi, malati oncologici e immunodepressi, il congedo lavorativo sarà equiparato al ricovero ospedaliero
Fin dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo definitivo del Decreto Legge Cura Italia, tra i molti dubbi interpretativi che sono stati sollevati dai cittadini, dalle associazioni a loro tutela e dagli organi d’informazione c’è stato quello sui risvolti pratici del contenuto dell’Art. 26 comma 2 del DL.
“Fino al 30 aprile - recita il comma - ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9”.
Quindi i disabili gravi, i pazienti oncologici e tutti i cittadini che si stanno sottoponendo a terapie salvavita possono assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile usufruendo di assenza giustificata perché equiparata al ricovero ospedaliero?
La risposta è sì e la conferma viene, oltre che dalle FAQ pubblicate sul sito del Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Circolare 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione che, al punto 4, nel riprendere il testo del DL 18/2020, conferma che viene riconosciuta la possibilità di assentarsi dal lavoro, fino al 30 aprile 2020, alle seguenti categorie di dipendenti privati e pubblici:
a) disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
b) immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.
Si segnala, precisa ancora la circolare, che - nonostante la rubrica dell’articolo 26 faccia riferimento esclusivamente ai lavoratori privati - il comma 2 dello stesso è applicabile anche ai lavoratori pubblici.
In fase di conversione in Legge del DPCM, è stato introdotto dal Senato un maxi emendamento che modifica il testo del comma 2 dell’Art. 26 come segue: “Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima Legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi”.
Dove per “autorità sanitarie competenti” si intendono probabilmente i servizi di medicina legale o di igiene pubblica delle ASL, mentre con “medico di assistenza primaria” ci si riverisce verosimilmente il medico di medicina di famiglia.
Il comma così rivisto è stato votato senza modifiche anche dalla Camera dei Deputati quindi manca soltanto la conversione in Legge. Le prescrizioni, in ogni caso, possono essere considerate definitive.
Quel che manca, tuttavia, sono sempre i chiarimenti sul piano operativo e applicativo, in primis quale sarà la procedura di comunicazione all’azienda e anche all’INPS. Proprio quest’ultimo, o in alternativa il Ministero della Salute dovrebbe provvedere a diffondere una comunicazione con le “istruzioni” da seguire.
“Riguardo al termine del 30 aprile indicato dal Decreto, le modifiche apportate in sede di conversione nulla hanno riferito in merito alla possibilità di estendere tale periodo di astensione dal lavoro per i pazienti con disabilità grave o patologie pregresse, per i quali il rischio permane”, sottolinea l’avv. Roberta Venturi, Responsabile dello Sportello legale di OMaR. “Abbiamo già sottoposto tale criticità ai competenti Uffici del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ci hanno informato che il Governo sta valutando se confermare, modificare o adottare nuovi benefici per i lavoratori con patologie a rischio. Senza dubbio qualche intervento in questo senso andrebbe maturato, in quanto per questi pazienti le condizioni non sono cambiate e per molti di loro il rischio rimane attuale”.
Aggiornamento: Con il Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021 l’INPS ha comunicato il riconoscimento retroattivo dell'assenza equiparata al ricovero ospedaliero per il lavoratori fragili non collocabili in smart working. La copertura completa è ora prevista per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Vi invitiamo ad approfondire qui Lavoratori fragili: arriva dall’INPS la tutela retroattiva. Giustificate le assenze dei dipendenti