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Tutele per i lavoratori dal Decreto Rilancio

Assenze lavorative, permessi Legge 104, indennità, bonus babysitter e smart working: tutto ciò che c’è da sapere

In piena fase “riaperture”, dopo la tanto attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, siamo finalmente in grado di analizzare quali misure di tutela dei lavoratori invalidi e malati rari, e delle loro famiglie, il più recente provvedimento Governativo ha messo in campo nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.

CONGEDI PER I GENITORI DIPENDENTI E BONUS BABYSITTER

L’Art. 72 del DL stabilisce che il congedo parentale di 15 giorni previsto dal DL Cura Italia venga prolungato di ulteriori 15 giornate, da fruirsi entro il 31 luglio 2020. Di conseguenza, tutti i genitori con figli minori di 12 anni hanno diritto a usufruire di 30 giorni lavorativi complessivi di congedo, da utilizzare in giornate consecutivi o con modalità frazionata, anche in forma oraria, entro il termine indicato. Per il periodo di congedo al genitore sarà corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione ordinaria.

In aggiunta a questo, la lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 possano astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Questo però a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa [es. Cassa Integrazione N.d.R.] o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

Resta in ogni caso valido quanto prescritto dal comma 5 Art. 23 del Cura Italia: per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il limite dei 12 anni d’età non sussiste più ed è sufficiente che il figlio risulti iscritto a una scuola di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

Sempre l’Art. 72 raddoppia il bonus babysitter previsto dal precedente Decreto, portandolo da 600 a 1.200 euro, con la possibilità di sfruttamento anche per la corresponsione di quote d’iscrizione a centri estivi o attività equiparabili. Passa invece da 1.000 a 2.000 euro il bonus per gli operatori di sanità, sicurezza, difesa e soccorso. Le modalità di richiesta del bonus e di erogazione (tramite Libretto Famiglia) dello stesso, sono definite qui.

Aggiornamento: con la Circolare n. 73 del 17 giugno 2020 l'INPS ha fornito nuove e aggiornate indicazioni sui criteri e le modalità di erogazione del bonus, che copre l’arco temporale dal 5 marzo al 31 luglio 2020.

PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 PER GENITORI E CAREGIVER

L’Art. 73 interviene modificando quanto prescritto nell’Art. 24 del Cura Italia: ai 12 giorni di permessi aggiuntivi – rispetto a 3 canonici ogni mese – previsti per marzo e aprile per tutti i lavoratori già titolari di Legge 104 si aggiungono altre 12 giornate complessive da godere tra maggio e giugno 2020.

Ricordiamo sempre che l’agevolazione si applica sia a genitori e caregiver di invalidi con connotazione di gravità (Art. 33 comma 3 L. 104) sia a lavoratori disabili (Art. 33 comma 6 L. 104).

ASSENZA EQUIPARATA A RICOVERO

L’Art. 74 tocca invece un tema molto delicato e dibattuto prima della tanto attesa pubblicazione del Decreto stesso: lo slittamento dal 30 aprile al 31 luglio 2020 della scadenza dell’assenza giustificata dal posto di lavoro per disabili gravi, i pazienti oncologici e tutti i cittadini che si stanno sottoponendo a terapie salvavita.

Tale assenza giustificata, valida sia per impiegati nel settore privato che in quello pubblico, come prescritto dall’Art. 26 comma 2 del DL Cura Italia, è equiparata al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.

Per ulteriori dubbi sul tema vi invitiamo a leggere anche questo approfondimento: Ho una malattia rara, posso assentarmi dal lavoro per rischio Coronavirus?

Aggiornamento: con il Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021 l’INPS ha comunicato il riconoscimento retroattivo dell'assenza equiparata al ricovero ospedaliero per il lavoratori fragili non collocabili in smart working. La copertura completa è ora prevista per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Vi invitiamo ad approfondire qui Lavoratori fragili: arriva dall’INPS la tutela retroattiva. Giustificate le assenze dei dipendenti

CUMULO INDENNITÀ

Anche l’Art. 31 interviene su di un argomento a lungo dibattuto, ovvero il cumulo tra indennità, specificando che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 [del DL n. 18 del 17 marzo 2020] sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le indennità a cui fa riferimento la nuova normativa sono quelle riservate a lavoratori con contratti di collaborazione occasionale, alle partite iva, ai lavoratori autonomi, agli stagionali del settore turistico, ai lavoratori dei settori agricolo e spettacolo e ai percettori del reddito di ultima istanza.

SORVEGLIANZA SANITARIA E DIRITTO AL LAVORO AGILE

L’Art. 83 stabilisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (prorogata fino al 31 dicembre 2020 salvo successive modifiche) per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Una tutela nei confronti dei malati rari senza dubbio importante, soprattutto se associata a quanto previsto dal comma 3, ovvero che l'inidoneità alla mansione […] non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro, ma ancora una volta, purtroppo, senza indicazioni pratiche da un lato su come il datore di lavoro dovrebbe procedere e dall’altro su come il lavoratore possa far valere tale prescrizione.

LAVORO AGILE

L’Art. 90, dedicato al lavoro agile identifica i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni come beneficiari del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

Cosa è invece previsto per i lavoratori con disabilità? L’articolo 90 richiama, rinnovandone il valore normativo, quanto previsto dall’Art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020: fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Non contiene però alcuna proroga esplicita del termine precedentemente fissato e non chiarisce dunque il periodo di validità del diritto alla scelta prioritaria dello smart working per i lavoratori invalidi e i familiari di disabili gravi. Sul punto si attendono eventuali chiarimenti da parte dell’INAIL, per comprendere se sia o meno implicita la proroga fino alla fine dell’emergenza sanitaria.

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