L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità. Scopri i requisiti per ottenerlo e le modalità per ottenere l'assegno temporaneo fino al 31 dicembre 2021
La legge di bilancio 2021 ha stanziato 3 miliardi di euro per finanziare la misura dell'assegno unico per i figli che farà parte della più ampia riforma del Family Act e che verrà riconosciuto a partire dal primo luglio 2021. La legge che delega il Governo "per il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale" è stata appena approvata al Senato con 227 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni.
Con un comunicato stampa di ieri, 18 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha annunciato l’approvazione del decreto legislativo che istituisce l’assegno che verrà riconosciuto a partire da marzo 2022 ma potrà essere richiesto a decorrere dal primo gennaio 2022. Ora il testo deve ottenere il parere favorevole delle commissioni competenti delle Camere e poi il si definitivo del Consiglio dei Ministri.
I REQUISITI PER OTTENERE L’ASSEGNO
L’accesso all’assegno unico per i figli sarà assicurato a tutti i genitori per ogni figlio a carico.
Per richiedere l’assegno sarà richiesto il possesso dei seguenti requisiti: essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di paesi facenti parte dell’Ue, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; essere stato o essere residente in Italia da almeno 2 anni (anche non continuativi); essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. L’ammontare dell’assegno prevede una quota fissa mensile e una quota ulteriore e variabile (sempre mensile) determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Aggiornamento: Con la Circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, l'INPS ha fornito ulteriori istruzioni sull’ambito di applicazione dell’Assegno, sui requisiti per l’accesso al beneficio, sulle modalità e i termini di presentazione della domanda.
La misura dell’assegno.
Per ogni figlio minorenne viene riconosciuto un importo di 175 euro mensili per chi ha un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per ISEE superiori detto importo si riduce gradualmente fino a 50 euro per chi ha un ISEE pari a 40.000 euro. Per ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Per ogni figlio maggiorenne e fino a 21 anni l'importo sale a 185 euro mensili per ISEE pari o inferiori a 15.000 euro. Per ISEE superiori scende gradualmente fino al valore minimo di 25 euro mensili per ISEE pari a 40.000 euro. Per ISEE sopra i 40.000 l'assegno resta costante.
DECORRENZA DELL’ASSEGNO
L’assegno unico è riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età del figlio. Dal compimento del diciottesimo anno di età l’assegno potrà essere corrisposto direttamente al figlio maggiorenne, a condizione che sia iscritto a un corso professionale o di laurea.
L’assegno verrà riconosciuto a partire da marzo 2022 ma potrà essere richiesto a decorrere dal primo gennaio 2022 solo in modalità telematica all’Inps o presso i patronati.
Dunque, di regola, la domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
La misura dell'assegno unico per i figli era già partita in modalità temporanea dal primo luglio 2021.
L’ASSEGNO TEMPORANEO: la nuova misura in vigore dal 1luglio al 31 dicembre 2021.
Lo scorso 8 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 79/2021 che prevede le misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori. Il testo del decreto è entrato in vigore il 9 giugno. Con questo provvedimento viene garantita la copertura del periodo che va dal 1˚ luglio 2021 (data in cui sarebbe dovuta entrare in vigore la misura definitiva dell’assegno) fino al 31 dicembre 2021.
Dal 1 luglio, quindi, fino al 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda per l'assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF), cioè lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all'ANF.
La domanda può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, utilizzando: il portale dell’Inps; l'apposito servizio online tramite SPID; la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); la Carta nazionale dei servizi (CNS) e PIN Inps rilasciato entro il 1° ottobre 2020; Contact Center Integrato; Enti di Patronato.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sono stati riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio.
FIGLI CON DISABILITÀ: LA MAGGIORAZIONE E LA DURATA DELL’ASSEGNO
Per ciascun figlio minorenne con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, è prevista una maggiorazione dell’importo individuato pari a 50 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
LA MAGGIORAZIONE DAL TERZO FIGLIO IN POI
Per ogni figlio in più rispetto al 2° spetta una maggiorazione mensile di 85 euro per ISEE fino a 15.000 euro. Mano a mano che l'ISEE sale la maggiorazione si riduce fino all'importo minimo di 15 euro per ISEE pari a 40.000 euro. Per ISEE superiori la misura resta costante.
LE ALTRE MAGGIORAZIONI
È prevista inoltre una maggiorazione di 20 euro per ogni figlio per le mamme di età inferiore ai 21 anni.
Se entrambi i genitori lavorano per ogni figlio spetta una maggiorazione di 30 euro per ISEE fino a 15.000 euro, per ISEE superiori l'importo si riduce gradualmente fino a non spettare per ISEE è pari a 40.000 euro.
In assenza di ISEE gli importi spettano nella misura minima. Dal 2022 spetta poi una maggiorazione forfettaria per i nuclei con 4 figli o più, di 100 euro a nucleo. Gli importi ISEE e degli assegni ogni anno vengono aggiornati in base all'indice del costo della vita.
COME VERRÀ CORRISPOSTO L’ASSEGNO?
L’assegno verrà ripartito tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In assenza dei genitori, invece, verrà versato a chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno verrà erogato o sotto forma di credito d’imposta oppure potrà essere percepito dalle famiglie in maniera diretta, sotto forma di erogazione mensile di una somma in denaro (mediante assegno).
COMPATIBILITÀ DELL’ASSEGNO UNICO CON ALTRE PRESTAZIONI
L’erogazione dell’assegno unico è compatibile e cumulabile con il reddito di cittadinanza.
A riguardo, per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.
Si evidenzia che l’assegno non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito.