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Family Act

Per ora tutto solo teorico: assegno atteso a fine anno ma per le altre misure potrebbero volerci fino a 24 mesi

L’11 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, meglio conosciuto come “Family Act”, collegato alla Legge di bilancio 2020, che delega il Governo all’individuazione di iniziative volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile. Di seguito illustriamo le principali misure previste.

L’ASSEGNO UNIVERSALE

Tra le misure del DL, promosso dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, l’istituzione di un assegno universale per tutte le famiglie con figli a carico. L’assegno dovrebbe rappresentare il riordino delle misure di sostegno economico per le figlie e i figli a carico, dovrebbe quindi ricomprendere in unica soluzione tutti i “bonus”: nascita, bebè, nido, etc.

L’assegno universale – recita la lettera b) del comma 2 dell’Art. 2 – prevede un importo minimo per tutti i nuclei familiari con uno o più figlie o figli, cui viene aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L’assegno è corrisposto a partire dal settimo mese di gravidanza fino al diciottesimo anno d’età, è proporzionato in base alle diverse età dei figli ed è maggiorato del 20% in caso di figli successivi al secondo.

Come verrà corrisposto? Non è prevista solo la corresponsione diretta, ma anche il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta.

Per i malati rari e le persone con disabilità sono previste maggiorazioni specifiche? Ai sensi della lettera m) del comma 2 dell’Art. 2, inoltre, l’assegno universale è incrementato per ciascun figlia o figlio con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Questo è in linea anche con quanto disposto dalla lettera d) del comma 2 dell’Art. 3, che stabilisce che uno dei principi che guideranno il Governo nella redazione dei decreti attutitivi sarà quello di sostenere le famiglie per le spese sostenute in favore dei minori, affetti da patologie fisiche e non fisiche ivi compresa la diagnosi di disturbo dell’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Il desto del DL, tuttavia, non indica con quale proporzionalità avverrà l’aumento previsto.

A quanto ammonterà l’assegno e da quando sarà attivo? Il Governo, su proposta del Ministro con delega alla famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è delegato ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo istitutivo dello stesso.

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EDUCAZIONE DEI FIGLI E DELLE FIGLIE

L’Articolo 3 prevede la Delega al governo per il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli e delle figlie. Nello specifico sono indicati solo i criteri direttivi delle misure stesse, così semplificati per sommi capi: istituire benefici fiscali e misure agevolative per l’educazione; garantire su tutto il territorio nazionale servizi socio educativi per l’infanzia e parità di condizioni di accesso agli stessi; sostenere le famiglie in termini di contributi che possano coprire anche l’intero ammontare delle rette di asili nido pubblici privati asili nido familiari, micronidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia e altre di supporto presso la propria abitazione in favore delle bambine e dei bambini al di sotto dei sei anni. E ancora sostenere le famiglie per le spese sostenute in favore dei minori anche per: testi scolastici, supporti informatici, gite, sport, corsi di lingua erte e musica, frequentazione di teatri, cinema, musei, eventi culturali in genere. Il tutto mediante corresponsione di somme di denaro vincolate alle attività in oggetto oppure agevolazioni fiscali.

PIÙ FLESSIBILITÀ CON I CONGEDI PARENTALI

In termini di migliore conciliazione tra vita lavorativa e familiare, poi, la lettera a) del comma 2 dell’Art. 3 stabilisce che il Governo si impegna anche a introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro.

Sulla stessa linea è anche la lettera a) del comma 3 dell’Art. 4 che impegna il Consiglio dei Ministri a prevedere un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita della figlia o del figlio.

SOSTEGNO ALLE MADRI LAVORATRICI

In tema, invece, di sostegno alle mamme lavoratrici l’Art. 5 stabilisce, tra le altre cose, l’impegno del Governo per prevedere un’indennità integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall’INPS, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio (let. a) comma 2), introdurre una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di astensione nel caso di malattia della figlia o del figlio (let. c) comma 2) e agevolare i genitori di figli con età inferiore a 14 anni tramite priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (let. e) comma 2).

Infine, il comma 2 dell’Art. 7 precisa che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui alla presente Legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura prevista per ognuno di essi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

È importante precisare che, essendo il testo approvato un Disegno di Legge, per la sua piena operatività sarà necessario attendere i decreti attuativi da parte del Governo, con scadenza fissata a 12 mesi dall’entrata in vigore del DL per l’assegno universale e le misure a sostengo dell’educazione. Il Governo ha invece 24 mesi di tempo per il potenziamento, riordino, armonizzazione e rafforzamento della disciplina inerente i congedi parentali, gli incentivi al lavoro femminile, le misure di sostegno alle famiglie per la formazione delle figlie e dei figli e per il conseguimento dell’autonomia finanziaria.

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