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Fondo scolastico per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione

Tramite un contributo destinato alle Amministrazioni Comunali si vuole garantire un servizio di assistenza specialistica per gli studenti di ogni ordine e grado

Con decreto del 22 luglio scorso, il Ministro dell’interno e il Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, hanno stabilito i Criteri di riparto del “Fondo pari a 100 mln di euro per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e il piano di riparto a favore dei Comuni, nell’anno 2022”, che ha l’obiettivo di dare ai Comuni la possibilità di garantire il servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie).

L’ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

In questo modo, in particolare, si intende sviluppare la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione (prevista dall'articolo 13, comma 3, della Legge 104) che ha il compito di supportare il percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomie degli alunni con diverse disabilità, fisiche o psicofisiche, che comportino difficoltà nella sfera dell'autonomia, della comunicazione e della relazione o disabilità di tipo sensoriale.

L’esigenza di tale assistenza specialistica, di norma predisposta all’interno del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) della classe frequentata dall’alunno con disabilità viene rappresentata dal Dirigente Scolastico agli Enti Pubblici deputati (comunali, provinciali regionali), a seconda del tipo e grado di scuola. Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Di norma, gli Enti locali assicurano poi tale servizio contrattualizzando appositi operatori o convenzionandosi con organismi (cooperative, associazioni, ecc…) che possono assicurare agli studenti il supporto previsto.

LA DOTAZIONE DEL FONDO E I CRITERI DI UTILIZZO E RIPARTIZIONE

Il Fondo in precedenza aveva una dotazione di 100 milioni di euro, che venivano assegnati alle Regioni e alle città metropolitane. Con la norma sopra ricordata, il Fondo è stato sdoppiato e ne è stata raddoppiata la consistenza. Con separato provvedimento, infatti, altri 100 milioni sono previsti ed erogati a sostegno delle Regioni, Città metropolitane e Province per garantire tale servizio in favore degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado (superiori).

È importante sottolineare che si tratta di un servizio obbligatorio quindi, in caso sia richiesto, il Comune dovrà istituirlo mentre, in caso non sia richiesto, si dovranno accantonare le somme in vista di un’eventuale restituzione. Il contributo statale può essere destinato a potenziare tale servizio nel senso più ampio del termine, attraverso un incremento quantitativo, della qualificazione del personale, o miglioramenti organizzativi e logistici del servizio stesso.

I Comuni che già hanno un servizio attivo potranno procedere con il potenziamento quantitativo, ove il servizio erogato sia inferiore al fabbisogno, oppure con la qualificazione dello stesso, ove non vi sia ulteriore richiesta. In questa seconda ipotesi, oppure per i Comuni che soddisfano l’intera domanda, le somme in questione possono costituire compartecipazione dello Stato agli oneri connessi all’assistenza.

Il contributo in favore di ciascun Comune è stato quantificato in base ai dati forniti dal Ministero dell’istruzione che ha comunicato il numero di studenti con disabilità che hanno frequentato gli istituti scolastici comunali nell’anno scolastico 2021-22. La lista dettagliata degli stanziamenti per ciascun Comune è inserita nell’Allegato A al Decreto. L’erogazione dei contributi avverrà ai Comuni attraverso che l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità, del Ministro per le disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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