Quando si parla di lavoro agile o smart working si intende che la prestazione lavorativa può essere svolta anche “a distanza”, tipicamente da casa, restando funzionalmente e strutturalmente collegati all’attività aziendale tramite strumenti informatici e telematici. Questa modalità lavorativa, detta anche telelavoro, è stata prevista durante l’emergenza da Covid 19 per i lavoratori cosiddetti fragili ed è attualmente prevista per questa categoria di lavoratori fino al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che, la definizione della categoria di “lavoratori fragili” è stata affidata a un Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio del 2022, che annovera pazienti con situazioni di grave compromissione del sistema immunitario, pazienti con almeno 3 o più patologie gravi concomitanti tra quelle indicate dallo stesso DM e persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione.

In sintesi la lista si restringe a:

  • pazienti con situazioni di grave compromissione del sistema immunitario(trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;  immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;  sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico);
  • pazienti con almeno 3 o più delle seguenti patologie gravi concomitanti: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità;
  • persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari ed età >60 anni;
  • persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari affette da una delle condizioni elencate all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021. Le condizioni sono sostanzialmente: la disabilità grave (Legge 104, articolo 3 comma 3) e tutte quelle patologie per cui è stata prevista la priorità vaccinale sulla terza dose, tra cui fibrosi cistica, fibrosi polmonare idiopatica, miastenia gravis, distrofia muscolare.

Per l’elenco completo si rimanda al contenuto dedicato su Osservatorio Malattie Rare-.

Fino al 31 dicembre 2023, dunque, a seguito dell’approvazione del decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023 , per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal succitato decreto del Ministro della salute, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

La lista di patologie inserita all’interno del Decreto ministeriale del febbraio 2022 si è, tuttavia, sin da subito mostrata carente soprattutto nel prendere in considerazione le malattie rare. Per questo è attualmente è in discussione anche una proroga al 31 dicembre 2023 del diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i soggetti già previsti dall'Art. 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52):

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

Va infine ricordato che il D.Lgs. n. 105/2022  sull’equilibrio vita-lavoro di genitori e prestatori di assistenza ha modificato la Legge 104/92 e 81/2017 in un’ottica di maggior favore per l’esecuzione del lavoro in modalità agile. Ai sensi di questo provvedimento, che non prevede alcuna scadenza, hanno diritto di prelazione nello svolgimento dello smart working tutti i lavoratori e le lavoratrici, pubblici e privati, con figli fino a 12 anni d'età o disabili (senza un limite d'età) oppure di lavoratori disabili gravi (ai sensi della Legge 104 articolo 3 comma 3) o caregiver.

 

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