Bambino malato - Immagine esemplificativaLa Corte Europea stabilisce l’inammissibilità del ricorso dei coniugi Gard. La questione torna ai tribunali inglesi, che oggi staccheranno i macchinari

La Corte Europea dei Diritti Umani si è pronunciata due giorni fa circa l’inammissibilità delle richieste avanzate dai genitori di Charlie Gard. Nello specifico, Chris Gard e Connie Yates avevano impugnato il procedimento della corte inglese appellandosi ad alcuni principi che, secondo la coppia, erano stati violati: il diritto alla vita di Charlie, che sarebbe stato ostacolato dal Great Ormond Street Hospital che si era opposto alla volontà dei genitori di portare il piccolo in America, e il diritto alla libertà e alla sicurezza, di cui il bambino sarebbe stato privato proprio a seguito dell’intromissione dei medici inglesi. I genitori del bambino si erano quindi appellati al diritto di essere ascoltati da un tribunale competente, indipendente e imparziale (right to a fair trial), forti anche della violazione della sfera privata e familiare che sostenevano di aver subito.

La Corte Europea, nell’argomentare la propria decisione, chiarisce che il tribunale inglese aveva raccolto diverse opinioni di esperti internazionali, coinvolti nel caso e indipendenti, prendendo quindi in esame tutti quegli elementi che dovevano essere messi in luce per una questione così delicata.

I medici, interpellati dalla corte nazionale, avevano infatti chiarito che sottoporre Charlie a una cura sperimentale avrebbe comportato un livello di sofferenza notevole per il piccolo, senza alcuna concreta speranza di riuscita. Nella propria decisione, la Corte europea chiarisce che l’articolo 2 della Convenzione, che sancisce il diritto alla vita, non può essere interpretato come un accesso indiscriminato a terapie sperimentali non comprovate. Nell’articolo pubblicato 10 giorni fa, avevamo infatti chiarito che al momento non esistono protocolli clinici approvati per questa malattia rarasul trattamento sperimentale citato dai coniugi Gard sono stati eseguiti solo alcuni test di laboratorio su modello animale, e per una mutazione genetica diversa da quella di Charlie.

La Corte europea chiarisce che l’azione perpetuata dai genitori del bambino non può essere considerata quella che più rappresenta il miglior interesse per il bambino (child’s best interest): nonostante in Europa non vi sia un orientamento unico circa la questione del fine vita in alternativa a un’esistenza dipendente solo dai macchinari, a ogni paziente dev’essere garantita massima libertà di scelta e autonomia. Nel caso concreto, però, il rischio di esporre il bambino a continue sofferenze a fronte di un trattamento sperimentale, che non può essere nemmeno definito tale in quanto privo di un protocollo o di evidenze scientifiche, ha fatto sì che la Corte europea confermasse la posizione espressa dal tribunale inglese.

“Più che commentare la decisione, mi sembra importante capire come hanno ragionato i giudici della Convenzione europea: la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorso dei genitori di Charlie Gard, affermando che non c’è stata violazione del diritto alla vita (Art. 2), del diritto alla libertà personale (Art.5) e della privacy familiare (Art.8)”, chiarisce Mariachiara Tallacchini, docente di filosofia del diritto all’Università di Piacenza. “Per quanto riguarda l’Art.2, la famiglia ha accusato i medici di aver negato il diritto alla vita di Charlie impedendogli l’accesso a terapie di sostegno vitale (“the hospital has blocked life-sustaining treatment”). Ma la Corte europea ha però osservato che in Gran Bretagna esiste un quadro normativo che regola l’adeguato accesso a trattamenti sperimentali, e che le condizioni di Charlie erano così gravi da non rendere possibile tale accesso. Inoltre, sempre secondo la Corte, l’ospedale ha agito correttamente rivolgendosi ai giudici per garantire la legittimità delle proprie decisioni: e i giudici - in sintonia con tutti i medici che hanno visitato Charlie - hanno concordato sulla “futilità” di trattamenti sconosciuti e mai sperimentati nemmeno su animali da laboratorio”.

“I coniugi Gard”, continua Tallacchini, “hanno poi lamentato l’interferenza eccessiva esercitata dai medici sulle loro decisioni di genitori, in nome del miglior interesse del bambino, ma, di fatto, in violazione dell’Art. 8. Se il principio identificato dai giudici fosse stato il più ragionevole principio di un temuto grave danno per il bambino, una simile ingerenza non sarebbe stata consentita. Anche qui la Corte europea ha ragionato diversamente. In primo luogo ha affermato che il best interest resta il principio-cardine nella tutela dei minori; ma ha anche aggiunto che l’ospedale aveva titolo per intervenire anche alla luce del più tenue principio dell’evitamento di un grave danno, dal momento che il trattamento sperimentale voluto dai genitori avrebbe provocato gravi e inutili sofferenze a Charlie. Con questi e altri argomenti, come pure facendo riferimento a proprie precedenti decisioni, la Corte non ha quindi ravvisato alcuna violazione della Convenzione europea sui diritti umani”.

La decisione rimette quindi la questione nelle mani dei giudici inglesi, che si erano già pronunciati a favore della sospensione delle cure al piccolo Charlie, come chiesto dai medici del Great Ormond Street Hospital.

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