Per accedere all’agevolazione necessario integrare la documentazione con una certificazione rilasciata dal medico curante
Come spiegato nel nostro contenuto di approfondimento “Disabilità: tutti benefici fiscali previsti dall’Agenzia delle Entrate”, i cittadini italiani disabili hanno diritto, oltre alla detrazione IRPEF del 19% della spesa, all’applicazione dell’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap come, per esempio, modem, fax, computer, telefoni, ecc.
Un recente Decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto 7 aprile 2021 “Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap”) è intervenuto sulle modalità per ottenere l’IVA ribassata, cambiando le regole.
Rimane invariata la definizione di sussidi tecnici informatici a cui è possibile applicare l’agevolazione. La stessa è stata introdotta dal comma 1 dell'Art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1988, secondo cui "si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, inoltre, resta necessario esibire, al momento dell’acquisto, copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. Vanno bene, dunque, sia la certificazione di handicap ai sensi della Legge 104 (non è richiesta la condizione di gravità), sia il certificato di invalidità civile (senza alcuna specificazione di eventuali limiti di percentuale di invalidità).
La novità introdotta, invece, è contenuta nell’aggiunta di un comma 2-bis che stabilisce che, nel caso in cui dai verbali di handicap/invalidità non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, per accedere al beneficio fiscale l’acquirente è tenuto a integrare la documentazione con copia di una certificazione rilasciata dal medico curante (non più da uno specialista dell’ASL).
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