Le prestazioni sociali hanno subito un incremento medio di circa 20 euro mensili, maggiore l’aumento per i limiti di reddito che ne danno diritto
All’interno dell’Allegato 2 alla Circolare n. 1 del 2-01-2024 l'INPS ha comunicato gli importi relativi alle prestazioni assistenziali e di accompagnamento per l’anno 2024, come di consueto revisionati annualmente sulla base del costo stimato della vita.
La rivalutazione delle pensioni (anche di anzianità) e degli assegni a favore dei cittadini mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, viene fatta sulla base della perequazione definitiva per l’anno 2023 e della previsione di percentuale di variazione, che è stata determinata in un +5,4% dal 1° gennaio 2024. Il calcolo è stato ufficializzato con un Decreto del 20 novembre 2023, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2023).
Rispetto agli importi previsti per il 2023, si rileva quindi un lieve aumento negli importi, con un incremento importante (+8,6%) dei limiti reddituali. Di seguito un riepilogo degli importi previsti per le prestazioni sociali per il 2024, e relativi limiti di reddito.
LIMITI DI REDDITO PER ASSEGNO D’INVALIDITÀ CIVILE
- Limite di reddito annuo personale per INVALIDI TOTALI, CIECHI CIVILI e SORDOMUTI: 19.461,12 € (nel 2023 era 17.920,00 €).
- Limite di reddito annuo personale per INVALIDI PARZIALI e MINORI: 5.725,46 € (nel 2023 era 5.391,88 €).
Si ricorda che alcune prestazioni, come l’indennità di comunicazione o accompagnamento non associate ad alcuna pensione d’invalidità o pensione speciale, sono riconosciute senza alcun limite di reddito.
IMPORTI MENSILI 2024
Per chi rispetta i limiti reddituali sopra elencati, l’importo mensile dell’assegno d’invalidità viene così modificato:
- Importo mensile per INVALIDI, CIECHI PARZIALI e SORDI: 333,33€ (nel 2023 era 316,25 €).
- Importo mensile per CIECHI ASSOLUTI (non ricoverati): 360,48 € (nel 2023 era 342,01 €).
Slegata da qualsiasi limite reddituale è invece l’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, che vede un lieve ritocco – sempre in aumento – portandosi a 531,76 € per gli invalidi totali (nel 2023 era 527,16€) e a 978,50 € per i ciechi assoluti (nel 2023 era 959,50 €).
TUTTI GLI IMPORTI, SUDDIVISI PER TIPOLOGIA
Nell’Allegato n. 2 alla Circolare sono inserite le tabelle con gli importi del trattamento minimo delle prestazioni assistenziali, suddivise in base a invalidità e gravità e ai limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni, nel caso in cui le stesse siano collegate al reddito.
- CIECHI CIVILI ASSOLUTI, RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ
limite di reddito annuo personale: 19.461,12 €
importo mensile pensione d’invalidità: 333,33 €
- CIECHI CIVILI ASSOLUTI, NON RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ
limite di reddito annuo personale: 19.461,12 €
importo mensile pensione d’invalidità: 360,48 €
- CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI E NON, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ
limite di reddito annuo personale: 19.461,12 €
importo mensile pensione d’invalidità: 333,33 €
- CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI E NON, CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE
limite di reddito annuo personale: nessuno
importo mensile pensione d’invalidità: 221,20 €
- CIECHI CIVILI ASSOLUTI, NON RICOVERATI, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 19.461,12 €
importo mensile pensione d’invalidità: 360,48 €
limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
importo mensile indennità di accompagnamento: 978,50 €
- CIECHI CIVILI ASSOLUTI, RICOVERATI, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 19.461,12 €
importo mensile pensione d’invalidità: 333,33 €
limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
importo mensile indennità di accompagnamento: 978,50 €
- CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE
limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 19.461,12 €
importo mensile pensione d’invalidità: 333,33 €
limite di reddito annuo personale per l’indennità speciale: nessuno
importo mensile indennità speciale: 221,20 €
- CIECHI CIVILI PARZIALI, MINORI ANNI 18, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE
limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 19.461,12 €
importo mensile pensione d’invalidità: 333,33 €
limite di reddito annuo personale per l’indennità speciale: nessuno
importo mensile indennità speciale: 221,20 €
- IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA
limite di reddito annuo personale: 9.356,39 €
importo mensile pensione d’invalidità: 247,40 €
- CIECHI CIVILI ASSOLUTI, MAGGIORENNI E MINORENNI, RICOVERATI E NON, CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
limite di reddito annuo personale: nessuno
importo mensile indennità di accompagnamento: 978,50 €
- SORDOMUTI, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE, ANCHE SE TITOLARI DI ALTRO REDDITO
limite di reddito annuo personale: 19.461,12 €
importo mensile pensione d’invalidità: 333,33 €
limite di reddito annuo personale per l’indennità di comunicazione: nessuno
importo mensile indennità di comunicazione: 263,19 €
- SORDOMUTI, MAGGIORENNI E MINORENNI, CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
limite di reddito annuo personale per l’indennità di comunicazione: nessuno
importo mensile indennità di comunicazione: 263,19 €
- SORDOMUTI MAGGIORENNI CON SOLA PENSIONE
limite di reddito annuo personale: 19.461,12 €
importo mensile pensione d’invalidità: 333,33 €
- INVALIDI CIVILI TOTALI, RICOVERATI E NON, CON SOLA PENSIONE, ANCHE SE TITOLARI DI ALTRO REDDITO
limite di reddito annuo personale: 19.461,12 €
importo mensile pensione d’invalidità: 333,33 €
- INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA, ANCHE SE TITOLARI DI ALTRO REDDITO
limite di reddito annuo personale: 5.725,46 €
importo mensile pensione d’invalidità: 333,33 €
- INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, NON RICOVERATI GRATUITAMENTE
limite di reddito annuo personale: 19.461,12 €
importo mensile pensione d’invalidità: 333,33 €
limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
importo mensile indennità di accompagnamento: 531,76 €
- INVALIDI CIVILI MAGGIORENNI (anche ultrasessantacinquenni CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, NON RICOVERATI GRATUITAMENTE
limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
importo mensile indennità di accompagnamento: 531,76 €
- INVALIDI CIVILI PARZIALI MINORENNI CON SOLA INDENNIÀ DI FREQUENZA
limite di reddito annuo personale: 5.725,46 €
importo mensile pensione d’invalidità: 333,33 €
- INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, ACCERTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL 65° ANNO DI ETÀ
limite di reddito annuo personale: 5.736,25 €
importo mensile: 341,88 € o 534,41 € a seconda che si tratti di Pensione Sociale o Assegno Sociale
limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
importo mensile indennità di accompagnamento: 531,76 €
A questo si aggiungono anche i dettagli relativi all’aumento della pensione o dell’assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti INFRASESSANTACINQUENNI (ovvero lavoratori o pensionati cui sia stata riconosciuta l’invalidità dopo i 65 anni d’età), e relativi limiti di reddito.
- limite reddituale annuo titolare solo: 7.081,62 € (nel 2023 era 6.676,80 €);
- limite reddituale annuo titolare coniugato: 963,55 € (nel 2023 era 14.005,42 €);
- importo aumento mensile spettante per il 2024: 10,33 €, invariato rispetto al 2023.
LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
Purché abbiano maturato anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età.
Le indennità previste dall’Art. 39, comma 1, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (anche conosciuta come morbo di Cooley) e drepanocitosi, a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, sono state rinnovate per l’anno 2024 adeguandone l’importo al trattamento minimo:
- limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: nessuno
- importo mensile pensione d’invalidità: 598,61 €
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE SOGGETTE A REVISIONE SANITARIA
Richiamando l’Art. 25, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014, la Circolare ricorda anche che “nelle more (ndr. “in attesa di”) dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Pertanto, i pagamenti sono stati, ancora una volta, confermati dall’Istituto anche per chi è in attesa di eventuale visita di revisione, calendarizzata dall’INPS stesso.
TRASFORMAZIONE DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE IN ASSEGNO SOCIALE
Infine, la Circolare interviene anche sul criterio anagrafico di assegnazione dell’assegno sociale, che, dopo una certa età, viene erogato dall’INPS in sostituzione dell’assegno o della pensione d’invalidità. In base a quanto contenuto nel testo, il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 (prorogato di 12 mesi rispetto all’ultima scadenza) è pari a 67 anni.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2024 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale. Sulla base della perequazione prevista, l'importo dell'assegno sociale nel 2024 sale così da 507,03 € a 534,41 €. In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni, viene attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti.
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