Il “Decreto appropriatezza” impone nuove regole che riguardano le prescrizioni mediche e le prestazioni sanitarie. Il provvedimento firmato dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed è quindi pienamente in vigore. Il documento (scaricabile a questo link) stringe le maglie su una lunga serie di accertamenti e trattamenti riguardanti l'odontoiatria, la medicina nucleare, la radiologia, la genetica e l'oncoematologia. Per l’esattezza prevede il taglio del ticket per 203 prestazioni sanitarie. Cosa significa? Che si potrà fruire del ticket soltanto in caso di apposita prescrizione medica, in caso contrario saremo obbligato a pagare di tasca nostra l’intero costo della prestazione. Sono previste delle sanzioni salate per i medici che prescriveranno prestazioni non strettamente necessarie.
Qualche esempio pratico? Tra le prestazioni odontoiatriche che potranno essere prescritte soltanto in condizioni di vulnerabilità sanitaria o sociale troviamo: estrazione di denti permanenti, decidui o di altri denti; interventi chirurgici ed asportazione di lesioni dentarie. Le condizioni di vulnerabilità sanitaria sono differenti a seconda delle specifiche patologie: in generale, si parla di vulnerabilità sanitaria laddove la cura sia assolutamente necessaria. Le condizioni di vulnerabilità sociale sono invece intese quali situazioni di svantaggio economico correlate di norma al basso reddito e alla marginalità o all’esclusione sociale, che impediscono l’accesso alle cure a pagamento.
Le condizioni di svantaggio economico sono individuate dalle singole Regioni, nella maggioranza delle ipotesi in base all’indice Isee (il quale rileva la situazione economica del nucleo familiare anche in base al patrimonio mobiliare ed immobiliare).
Particolarmente lungo e articolato risulta l’elenco delle prestazioni di laboratorio escluse: ad esempio le analisi relative al colesterolo ed ai trigliceridi possono essere prescritte solo ai soggetti con più di 40 anni, con malattie cardiovascolari, fattori di rischio cardiovascolare o familiarità per malattie dismetaboliche, dislipidemia o eventi cardiovascolari precoci.
Relativamente alle prestazioni di laboratorio e di genetica, le analisi “superflue”, secondo il Governo, sono 140: in alcuni casi, la prescrizione può essere effettuata solo qualora vi sia un carcinoma da monitorare, in altri casi qualora vi sia una malattia epatica in corso o a scopo di trapianto.
Cosa cambia però quando ci sia il sospetto di essere in presenza di una patologia rara? Il medico specialista potrà ovviamente disporre gli accertamenti genetici del caso per effettuare con precisione la diagnosi ma, per farlo, dovrà avere cura di inserire uno dei 496 elencanti nel provvedimento licenziato dal Ministero: uno per ogni patologia. L'atto è stato infatti approvato per cercare di limitare la prescrizione di esami “inutili”. Se il medico avrà il sospetto di essere di fronte a una fibrosi cistica e vorrà procedere con gli accertamenti genetici del caso dovrà indicare nella prescrizione il codice “P230”.
Cosa succede per tutte le patologie che non sono state inserite nel decreto? (scaricalo qui) L'articolato firmato dalla Lorenzin non intende innovare la normativa riguardante né le malattie rare né la loro diagnosi. Per tutti gli accertamenti – esclusi quelli genetici esplicitamente menzionati dagli allegati del “Decreto appropriatezza” – dovrebbe quindi continuare ad essere in vigore il codice di esenzione previsto quando si sospetta la presenza di una patologia rara, il famoso codice di esenzione provvisoria R99.
Nel decreto non esiste menzione specifica di questo codice. Osservatorio Malattie Rare però si impegna a raccogliere e diffondere ulteriori specifiche ministeriali.
In generale il nuovo provvedimento ha il demerito di prevedere forse una burocratizzazione delle procedure eccessiva. I medici specialisti saranno infatti costretti a vestire i panni del funzionario ministeriale e invitati a usare il bilancino nella prescrizione di accertamenti particolarmente costosi. Una condizione che rischia di ingenerare un cortocircuito deontologico per nulla secondario. Per questo motivo, diversi Ordini dei medici e altrettante associazioni dei camici bianchi hanno già esternato tutta la loro contrarietà al contenuto dell'articolato in vigore da qualche giorno.
Per chi fosse ancora privo di esenzione per malattia rara ricordiamo che esiste sempre la possibilità, per i casi in cui sussista, del riconoscimento dell'invalidità civile.
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