Coronavirus e scuola

Se il medico certifica l’isolamento dell’intera famiglia, la didattica a distanza diventa però atto dovuto

L’ennesima denuncia dell’Osservatorio Malattie Rare, rilanciata da Il Sole 24 Ore, stavolta non è caduta nel vuoto. Dopo l’interrogazione presentata il 17 novembre da Lorenzo Fioramonti, deputato del M5s ed ex Ministro dell’Istruzione nel primo governo Conte, il Ministero dell’Istruzione ha finalmente chiarito la propria posizione circa le richieste delle famiglie con figli in età scolare all’interno delle quali ci sia un membro in condizioni di fragilità (sia esso un genitore o un fratello convivente). La risposta in estrema sintesi è: attivare la DDI non è un obbligo, ma la scuola può farlo nell’ambito della propria autonomia. Unica eccezione prevista: se il medico certifica la necessità di un “isolamento sociale” dell’intero nucleo familiare, solo in quel caso l’attivazione del percorso di DDI (didattica domiciliare integrata) diventa un obbligo.

Riportiamo di seguito il testo della sezione n.5 delle FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione.

È possibile richiedere l’attivazione della didattica a distanza se nel nucleo familiare c’è una persona fragile diversa dall’alunno? (data di pubblicazione 18/11/2020)
La scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare. L’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell’alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all’interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell’alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell’uscita da scuola, del rientro a casa e nell’extrascuola. Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei genitori dell’alunno di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell’alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena. Vi è, peraltro, il caso particolare di nuclei familiari per i quali l’autorità medica competente certifica la necessità di un “isolamento sociale” dell’intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI.

Non si tratta dunque di una vittoria in senso stretto, ma il chiarimento quantomeno semplifica la questione per i casi più gravi. Osservatorio Malattie Rare continuerà a raccogliere le segnalazioni delle famiglie in difficoltà, che possono essere inviate all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Leggi anche:
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- “Invalidità civile, Legge 104 e diritti dei malati rari: online la guida gratuita dello Sportello Legale OMaR

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