Agevolazioni fiscali 2025: la guida dell’Agenzia delle Entrate utile anche per chi convive con una malattia rara o una disabilità

Un unico riferimento per orientarsi tra deduzioni, detrazioni e crediti

La dichiarazione dei redditi 2025 (relativa all’anno d’imposta 2024) offre diverse opportunità fiscali a chi affronta condizioni di salute complesse, croniche o rare. L’Agenzia delle Entrate ha riunito tutte le istruzioni in un corpus di guide organico articolato per tematiche, utile non solo per CAF e professionisti, ma anche per i cittadini, che possono così orientarsi tra spese detraibili, oneri deducibili, crediti d’imposta e obblighi documentali.

LE GUIDE TEMATICHE: COME SONO ORGANIZZATE

La raccolta si compone di capitoli autonomi, ciascuno dedicato a un ambito di spesa o agevolazione. Per chi vive con una malattia rara e/o una disabilità, risultano particolarmente utili i documenti dedicati a:

  • spese sanitarie;
  • spese di istruzione, incluse quelle specifiche per DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) o altre necessità formative legate alla condizione di salute;
  • premi di assicurazione, in particolare quelli finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave o al rischio di non autosufficienza;
  • contributi previdenziali e assistenziali, come i versamenti a fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
  • crediti d’imposta;
  • interventi edilizi (es. Superbonus);
  • altre detrazioni (come cani guida e servizi di interpretariato).

SPESE SANITARIE: QUALI SONO DETRAIBILI E COSA VERIFICARE IN CASO DI DISABILITÀ

Tra tutte le voci della dichiarazione, quella sanitaria è certamente la più ricorrente. Per le persone con disabilità o patologie rare, la normativa fiscale prevede agevolazioni specifiche che vanno oltre la detrazione standard.

Chi presenta il modello 730/2025 può indicare nel quadro E (righi E1–E6 ed E25) le spese sanitarie sostenute, detraibili al 19% per la parte che eccede 129,11 euro. Le principali voci agevolabili sono:

  •  visite mediche, analisi cliniche, prestazioni chirurgiche, cure odontoiatriche e farmaci;
  •  acquisto o noleggio di ausili tecnici e informatici, protesi, apparecchi per la deambulazione, il sollevamento o la locomozione;
  •  spese per assistenza specifica (infermieri, logopedisti, fisioterapisti) e trasporto in ambulanza;
  •  interventi su ascensori o rampe interni all’abitazione se finalizzati alla mobilità del disabile;
  •  prestazioni rese da ONLUS o soggetti con fini assistenziali, anche se non accreditati SSN.

Si ricorda che non sono più detraibili, dal 1° gennaio 2019, le spese per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

In caso di disabilità riconosciuta, la detrazione si applica sull’intero importo sostenuto, senza soglie né limitazioni di reddito.

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (come molte malattie rare e croniche) sono detraibili, anche se sostenute per familiari non fiscalmente a carico, fino a un massimo annuale di 6.197,48 euro, purché strettamente correlate a tali patologie e non rimborsate da altre fonti.

In tutti i casi è indispensabile conservare:

  •  fatture, ricevute fiscali o scontrini con l’indicazione della natura del bene o servizio;
  •  la certificazione di disabilità (invalidità civile, handicap L.104, inabilità, ecc.);
  •  prova del pagamento con strumenti tracciabili, tranne per farmaci, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate.

ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (AFA): UN NUOVO CREDITO D’IMPOSTA DAL 2024

Le agevolazioni fiscali si ampliano per includere il supporto alla qualità di vita. Dal 2024 è stato introdotto un credito d’imposta per le spese sostenute per fruire di Attività Fisica Adattata (AFA). Queste attività sono specificamente pensate per migliorare il benessere fisico e prevenire l’aggravamento di patologie croniche o disabilità, sostenendo un approccio proattivo alla salute.

Sono ammesse all’agevolazione le attività svolte presso strutture autorizzate, condotte da personale qualificato (laureati in Scienze Motorie con formazione dedicata), ma solo se prescritte da uno specialista del SSN o convenzionato, su base clinica documentata.

È necessario conservare:

  • il certificato medico che prescrive l’attività fisica adattata;
  • le ricevute dei pagamenti effettuati con strumenti tracciabili;
  • una relazione dell’operatore che ha erogato il servizio, con dettagli sul programma svolto.

SPESE DI ISTRUZIONE: QUANDO RILEVANO AI FINI DELLA DETRAZIONE

Sebbene non pensate in via esclusiva per persone con disabilità o malattie rare, le spese scolastiche possono assumere rilievo se collegate a percorsi educativi speciali o frequenza di istituti con servizi aggiuntivi. In particolare, per i minori o i maggiorenni con Disturbi Specifico dell'Apprendimento (DSA), sono detraibili le spese per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici, di specifiche riabilitazioni o per l'uso di specifici software, come menzionato anche nella guida dedicata alle spese di istruzione.

Chi presenta il modello 730/2025 può indicare nel quadro E (rigo E7) le spese sostenute per l’istruzione non universitaria, godendo di una detrazione del 19% fino a un massimale annuo di 800 euro per studente. L’Agenzia delle Entrate distingue le voci di spesa con specifici codici da riportare in dichiarazione:

  • Codice CP30: tasse di iscrizione e rette di frequenza per scuole dell’infanzia statali o paritarie. Il limite di spesa è fissato a 800 euro annui.
  • Codice CP31: tasse di iscrizione e rette per scuole primarie e secondarie (statali o paritarie), rimborsabili sempre al 19% e incluse nel massimale di 800 euro complessivi.
  • Codice CP99: “altre spese scolastiche” per servizi a supporto di studenti con Bisogni Educativi Speciali (laboratori terapeutici, tutoraggio personalizzato). In questo caso la scuola deve rilasciare un’attestazione che descriva natura e durata del servizio.

In tutti i casi è indispensabile conservare:

  • le ricevute o quietanze di pagamento, effettuate con strumenti tracciabili (bonifico, PagoPA, carta);
  • la dichiarazione della scuola o dell’ente gestore (mensa, trasporto, gite) che specifichi causale, importo e beneficiario;
  • eventuali documenti che attestino l’esclusione di cumulabilità con altre agevolazioni, come le erogazioni liberali a favore della stessa scuola (art. 15, lett. i-octies, TUIR)

In generale, sarà importante verificare, caso per caso, se l’attività scolastica o extrascolastica è finalizzata al recupero o supporto di situazioni di fragilità.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: QUANDO SONO DEDUCIBILI

Anche i costi sostenuti per il lavoro di cura o per la tutela sanitaria integrativa possono trovare spazio nella dichiarazione.

Chi presenta il modello 730/2025 può dedurre nel quadro E (righi E23–E26) i contributi versati per:

  • personale addetto all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti (badanti), entro un tetto annuo di 2.100 euro e solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro;
  • contributi previdenziali obbligatori versati per lavoratori domestici (ad esempio colf), nei limiti previsti dalla normativa;
  • quote versate a fondi sanitari integrativi, se riconosciuti dal Ministero della Salute e finalizzati a prestazioni non garantite dal SSN.

La deduzione spetta anche quando la spesa è sostenuta per un familiare, purché rientri tra quelli indicati all’art. 433 del Codice Civile.

Occorre conservare:

  • ricevute di pagamento tracciabile con estremi di chi presta l’assistenza e del beneficiario;
  • documentazione che attesti lo stato di non autosufficienza (certificato medico);
  • eventuale dichiarazione che identifichi la natura del servizio, nel caso di cooperative o agenzie interinali.

 

PREMI DI ASSICURAZIONE: QUANDO DETRARLI E IN QUALI CASI SONO RILEVANTI PER DISABILITÀ E MALATTIE RARE

Chi presenta il modello 730/2025 può indicare nel quadro E (righi E8-E10) i premi versati per specifici contratti assicurativi che abbiano finalità di tutela in caso di disabilità, invalidità o non autosufficienza. L’Agenzia delle Entrate dedica una guida ad hoc a questi casi, distinguendo le agevolazioni in base a tre diversi codici da riportare nella dichiarazione:

  • Codice 36: riguarda i contratti contro il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, stipulati anche all’estero. La detrazione spetta per un importo massimo di 530 euro. È fondamentale che il contratto separi eventuali componenti non detraibili e che i pagamenti siano tracciabili.
  • Codice 38: copre i premi assicurativi destinati alla tutela di persone con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992). La detrazione si applica fino a 750 euro e può essere richiesta anche se il beneficiario non è l’assicurato, purché si tratti di un familiare a carico. In assenza di indicazione esplicita nella polizza, è necessaria un’autocertificazione del beneficiario.
  • Codice 39: riguarda le assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana (alimentarsi, igiene, vestirsi, deambulare). È detraibile un premio massimo di 1.291,14 euro, ma solo se il contratto rispetta precise condizioni: durata vitalizia, impossibilità di recesso da parte della compagnia e rispondenza al DM 22 dicembre 2000.

In tutti i casi è necessario conservare:

  • il contratto assicurativo e le attestazioni della compagnia,
  • le ricevute di pagamento effettuate con strumenti tracciabili,
  • eventuali certificazioni integrative (come la dichiarazione di disabilità grave).

La detrazione spetta anche in presenza di contratti collettivi (es. stipulati dal datore di lavoro), a condizione che si possa individuare chiaramente il soggetto assicurato e che il contribuente abbia sostenuto il relativo onere economico.

 

INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: COSA PUOI DETRARRE

Gli interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità dell’abitazione possono rappresentare una spesa importante per chi vive con disabilità motorie o sensoriali.

Chi presenta il modello 730/2025 può portare in detrazione al 50% le spese sostenute per opere e installazioni volte alla rimozione delle barriere architettoniche nell’unità immobiliare destinata a uso abitativo, fino a un tetto di 96.000 euro per immobile, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Le tipologie di intervento ammessi, così come specificato nella guida dedicata, comprendono:

  • installazione di ascensori e montacarichi interni o esterni all’abitazione, conformi al DM 236/1989;
  • realizzazione di rampe o piattaforme elevatrici che agevolino l’accesso alle parti comuni e private;
  • adozione di ausili tecnologici per l’autonomia domestica (sensori, comandi vocali, impianti domotici).

Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario produrre:

  • fatture e bonifici “parlanti” contenenti causale del versamento, dati fiscali del beneficiario e del fornitore, riferimento normativo;
  • asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dei lavori ai requisiti tecnici previsti;
  • attestazione dell’impresa esecutrice e, dove richiesto, comunicazione all’ENEA delle caratteristiche energetiche dell’intervento.

In caso di persone con disabilità grave, questi interventi possono costituire un passaggio necessario per garantire il diritto all’abitazione in condizioni di pari dignità. Si evidenzia che tali interventi possono rientrare, ove ne ricorrano i requisiti, anche nell'ambito delle agevolazioni previste dal Superbonus, come dettagliato nella guida specifica sugli interventi edilizi.

ALTRE DETRAZIONI DI INTERESSE: INTERPRETARIATO E CANE GUIDA

Alcune detrazioni minori, ma significative per specifiche condizioni di disabilità, sono indicate nella sezione “altre detrazioni”.

Chi presenta il modello 730/2025 può indicare nel quadro E (rigo E8/E10) le spese sostenute per:

  • servizi di interpretariato destinati a persone sorde (codice 30): detrazione del 19% della spesa sostenuta, purché effettuata con strumenti tracciabili e fornita da professionisti qualificati;
  • mantenimento del cane guida per persone non vedenti (rigo E81): detrazione forfettaria riconosciuta senza necessità di documentare la spesa, ma solo in presenza di certificazione di cecità assoluta o parziale.

È importante conservare:

  • le fatture o ricevute per i servizi di interpretariato, con indicazione del professionista, della prestazione resa e della modalità di pagamento;
  • il certificato di disabilità visiva, per poter fruire della detrazione forfettaria per il cane guida.

Di seguito tutti i link alle Guide fin qui sintetizzate, di cui si raccomanda la consultazione per approfondimento:

 

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