COVID-19 in Italia

Le misure sono transitorie e limitate alle cosiddette “zone rosse”

Lo scorso 9 novembre è entrato in vigore il Decreto legge n. 149 del 2020, cosiddetto Decreto Ristori Bis, che disciplina il congedo straordinario e il bonus baby-sitting per i genitori con figli in età scolare. Il Decreto contiene inoltre delle specifiche rivolte alle famiglie con figli che hanno una disabilità grave. Di seguito i provvedimenti sintetizzati dal team dello Sportello Legale di Osservatorio Malattie Rare.

IL CONGEDO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

L’articolo 13 disciplina il congedo straordinario, previsto soltanto limitatamente alle zone rosse del territorio nazionale che il decreto identifica quali zone “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute”. Il congedo è, come regola generale, concesso soltanto ai genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il beneficio è concesso alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori (può essere richiesto da entrambi i genitori, ma mai contemporaneamente). Durante il periodo di congedo viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura contributiva. L’indennità non è riconosciuta ai lavoratori autonomi. Come già previsto per i congedi COVID-19 introdotti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la domanda di accesso deve essere presentata all’INPS, che accoglierà le richieste di congedo straordinario fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 52,1 milioni di euro per il 2020. La durata del congedo e dell’indennità, pari al 50% della retribuzione, non è limitata ad un numero di giorni stabilito ma viene collegata alla durata della didattica a distanza. Pertanto i genitori potranno astenersi dal lavoro per l’intero periodo in cui sarà prevista la sospensione in presenza delle lezioni.

LE SPECIFICHE PER LE DISABILITÀ

In presenza di figli con disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, la possibilità del congedo è rivolta a tutti i genitori nella seguente situazione:
- Con figli iscritti a scuole di ogni ordine e grado che non possono frequentare in presenza;
- Con figli ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Anche in questo caso la domanda di accesso deve essere presentata all’INPS, che accoglierà le richieste di congedo straordinario sempre fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 52,1 milioni di euro per il 2020. Per quanto riguarda la durata del congedo e l’indennità valgono le stesse regole previste per tutti i figli già esaminate nel precedente paragrafo.

IL BONUS BABY-SITTING PER I LIBERI PROFESSIONISTI

L’articolo 14 del Ristori Bis ripropone il bonus, cosiddetto "baby-sitting", nel limite complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. Il bonus è dedicato ai genitori lavoratori di alunni delle scuole secondarie di primo grado per le quali siano state sospese le attività didattiche in presenza, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus viene riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori solo quando la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il beneficio del bonus è poi riconosciuto anche nei confronti dei genitori affidatari ma non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari. La richiesta deve essere presentata all’INPS che provvederà a riconoscere il bonus entro il limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l’anno 2020. Il bonus verrà poi erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Come il congedo, anche il beneficio del bonus baby-sitting, è previsto soltanto limitatamente alle zone rosse del territorio nazionale nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. Nel caso di figli con disabilità grave il bonus viene invece concesso indipendentemente dall’ordine e grado della scuola, nel caso sia impossibile la frequenza in presenza e nel caso in cui i centri diurni a carattere assistenziale siano chiusi ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. Il Decreto non ha previsto alcuna novità riguardo a nuovi congedi o permessi per i lavoratori considerati fragili. Ad oggi dunque nessun aggiornamento su questo fronte.

BONUS BABYSITTING E CENTRI ESTIVI PER L'ESTATE 2021

Con il Messaggio n. 2433 del 26 giugno 2021 l'INPS ha fornito le istruzioni per la richiesta del bonus in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo estivo 2021.

Il messaggio illustra i requisiti per il diritto al bonus e le tipologie di lavoratori ai quali spetta, precisando che il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato, in alternativa al bonus babysitting, direttamente al richiedente. La domanda per il bonus babysitting deve essere presentata entro il 15 luglio 2021; per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia, invece, la scadenza è al 30 giugno 2021.

Il testo completo del Messaggio è consultabile a questo link.


*NOTA: Il Decreto legge n. 149 del 2020 riporta, per quanto riguarda la definizione di “disabilità grave” il riferimento all’ articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’articolo citato è però riferito alle modalità di accertamento dell’handicap. Ci siamo dunque permessi di inserire il riferimento a nostro avviso più corretto: l’articolo 3 comma 3. “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

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