nuovi LEA 2025

Dalla gravidanza fisiologica ai disturbi alimentari, dalla diagnostica avanzata alle modalità di erogazione: un pacchetto di misure trasversali per rafforzare prevenzione, appropriatezza e presa in carico

Il nuovo aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), attualmente in fase di concertazione tra le istituzioni, è contenuto in una bozza non ufficiale di DPCM che interviene in modo articolato su numerosi ambiti dell’assistenza sanitaria. Oltre ai grandi capitoli già noti — specialistica ambulatoriale, protesica, screening, esenzioni e NIPT —, il testo include una serie di misure “trasversali” che meritano attenzione per l’impatto diretto che possono avere sulla vita dei pazienti e sull’organizzazione dell’assistenza.

GRAVIDANZA FISIOLOGICA: NUOVE TUTELE E AGGIORNAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il DPCM interviene a correggere e integrare l’allegato 10B del DPCM 12 gennaio 2017, relativo alle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo. Due le principali modifiche:

• la precisazione dell’ecografia ostetrica nel terzo trimestre, che viene esclusa dall’esenzione solo nei casi in cui non sussistano sospetti di patologia materna o fetale. La norma corregge un refuso e allinea il testo alla prassi già in atto, che esclude l’esame dalla gratuità solo in assenza di motivazioni cliniche;
l’inserimento del test per Cytomegalovirus IgG/IgM, eseguibile nel primo trimestre, tra le prestazioni in esenzione. Si tratta di un esame molto richiesto e spesso già effettuato a pagamento, che ora viene esplicitamente incluso tra quelli garantiti dal SSN in gravidanza fisiologica, secondo quanto indicato anche nelle più recenti linee guida dell’ISS.

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: UN RICONOSCIMENTO ATTESO

Una delle novità più rilevanti è l’inserimento nei LEA di due prestazioni specifiche per i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, in particolare anoressia e bulimia. Si tratta di cicli di terapia psicoeducazionale, articolati in sedute individuali o collettive:
• 93.82.4: Terapia psicoeducazionale per DCAseduta individuale (10 sedute)
• 93.82.5: Terapia psicoeducazionale per DCA seduta collettiva (10 sedute)

L’introduzione risponde alle richieste di operatori e associazioni e si basa sui dati forniti dal CNEC/ISS, che stimano una platea di oltre 14.000 assistiti con codice di esenzione per anoressia e bulimia. La misura, oltre a rendere queste prestazioni erogabili a carico del SSN, le inquadra formalmente come parte dei percorsi terapeutici strutturati, contribuendo alla standardizzazione dell’assistenza su tutto il territorio nazionale.

DIAGNOSTICA AVANZATA PER PATOLOGIE RARE, AUTOIMMUNI ED EMATOLOGICHE

L’aggiornamento include l’inserimento nel nomenclatore di alcune prestazioni di laboratorio altamente specialistiche, attese da tempo nei centri di riferimento:

dosaggio funzionale dell’enzima ADAMTS13, necessario per la diagnosi e il monitoraggio della porpora trombotica trombocitopenica (PTT). L’esame è già erogato in alcune Regioni, ma finora non previsto nei LEA. Viene ora ufficialmente incluso, con note che ne circoscrivono l’uso a centri autorizzati e nell’ambito di protocolli per malattie rare;
pannelli immunofenotipici per la diagnosi di citopenie autoimmuni e altre condizioni ematologiche, compresi pannelli estesi per il linfoma e le linfoistiocitosi emofagocitiche. Queste prestazioni richiedono analisi complesse su sottopopolazioni cellulari e sono fondamentali per diagnosi tempestive e appropriate.

Queste integrazioni migliorano l’equità di accesso a strumenti già presenti nei laboratori di eccellenza, ma finora non sempre rimborsabili.

APPROPRIATEZZA E SEDE DI EROGAZIONE: NUOVE REGOLE PER EVITARE SPRECHI

Uno degli elementi chiave della bozza di aggiornamento riguarda l’estensione e il riordino delle note H e R, che indicano rispettivamente se una prestazione deve essere erogata in ambito ospedaliero (H) o in ambito territoriale (R). Queste note sono fondamentali per evitare improprie allocazioni delle attività cliniche e per uniformare le pratiche tra Regioni.

Nel caso di prestazioni complesse, come quelle legate alla diagnostica avanzata per malattie rare, l’erogazione viene riservata esclusivamente a centri ospedalieri autorizzati. È il caso, ad esempio:
• del test ADAMTS13, riservato a laboratori selezionati in ambito ospedaliero, con esperienza nella gestione di casi di porpora trombotica trombocitopenica;
• dei pannelli immunofenotipici estesi utilizzati nella diagnosi di HLH o citopenie autoimmuni, la cui esecuzione è limitata a centri dotati di tecnologia citofluorimetrica avanzata, sempre in ambito ospedaliero.

Al contrario, prestazioni a minore complessità o già ampiamente diffuse, come alcuni esami di screening o follow-up, vengono associate a nota R, quindi erogabili presso ambulatori specialistici territoriali.

Le condizioni di erogabilità, indicate in allegati tecnici dedicati, rafforzano ulteriormente questo impianto: per ciascuna prestazione vengono chiariti luogo, periodicità, patologie associate e limiti di cumulabilità. In alcuni casi, l’erogazione è subordinata alla presenza di un codice di esenzione specifico (ad esempio per malattie rare), oppure alla presa in carico formale da parte di un centro specialistico riconosciuto.

L’obiettivo di queste regole è duplice: da un lato ottimizzare l’uso delle risorse e ridurre inappropriatezze, dall’altro garantire che le prestazioni ad alta complessità siano eseguite dove vi siano le competenze, le attrezzature e le garanzie di qualità necessarie.

L’ITER APPROVATIVO: VERSO L’ADOZIONE DEFINITIVA

Come per tutte le misure contenute nella bozza di aggiornamento, anche queste disposizioni dovranno completare l’iter istituzionale previsto: il testo, predisposto dal Ministero della Salute, passerà prima al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) per la verifica della sostenibilità economica, poi alla Conferenza Stato-Regioni per l’intesa e infine alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimeranno un parere obbligatorio ma non vincolante. Solo dopo questi passaggi il DPCM potrà essere firmato dal Presidente del Consiglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore.

 

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