Il Decreto prevede che siano i pazienti ad anticipare i costi. Necessaria l’autorizzazione preventiva, escluse diverse prestazioni

Se ne parla già da un po’ ma e l’assistenza transfrontaliera potrebbe essere realtà. Ecco che cosa cambierà in pratica per i malati rari che  vorranno curarsi all’estero, se sarà approvata la bozza Decreto legislativo attuativo della direttiva UE 2011/24.
Il Decreto fissa le regole per potersi curare fuori dall’Italia e per curare gli stranieri in Italia. Il testo, dopo l’approvazione del Consiglio di Ministri, dovrà essere approvato entro 60 giorni dalla Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni parlamentari preposte.
Il Decreto prevede che l’Italia cooperi con gli altri Stati membri e con la Commissione europea allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura, al fine di rendere i professionisti sanitari consapevoli degli strumenti a loro disposizione a livello di UE per aiutarli a compiere una corretta diagnosi delle malattie rare, con particolare riferimento alle reti europee e alle risorse di Orphanet.


L'Italia di impegna inoltre a rendere i pazienti, i professionisti sanitari e le istituzioni responsabili del finanziamento all'assistenza sanitaria consapevoli delle possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 883/2004 per il trasferimento dei pazienti con malattie rare in altri Stati Membri anche per diagnosi e cure, incluse nel livelli essenziali di assistenza, che non sono disponibili nel nostro Paese.

Vediamo però nel dettaglio come funzionerà l’assistenza transfrontaliera.

Quali prestazioni

La normativa, così com’è, è valevole unicamente per le strutture pubbliche che operano per il pubblico. A questa normativa non si applica ai servizio di assistenza di lunga durata, ai trapianti e ai programmi pubblici di vaccinazione.

Chi si curerà in Italia
In Italia i pazienti avranno diritto ad ottenere informazioni presso il Punto di contatto nazionale. Esso è istituito presso il Ministero della Salute, ma le Regioni potranno dotarsi di punti di contatto regionale. Il Punto di contatto offrirà tutte le informazioni utili (legislazione, strutture, modalità rimborso,  meccanismi di tutela, etc..) in tre lingue. Il paziente che subisca un danno in Italia a causa dell’assistenza ricevuta in Italia potrà avvalersi di tutti gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento nazionale.
Inoltre, i pazienti hanno diritto alla cartella clinica in formato elettronico. Per quanto riguarda le tariffe i prestatori d’assistenza devono applicare gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali.

Chi si curerà all’estero

Come per gli stranieri anche gli assicurati in Italia avranno il diritto di ricevere dal Punto di contatto nazionale tutte le informazioni sull’assistenza transfrontaliera in particolare sul sistema autorizzativo e di rimborso. Prevista anche la costituzione di un sistema informativo su cui riportare la valutazione di strutture e professionisti.

Chiedere l’autorizzazione all’ASL
Per farsi curare fuori dall’Italia si dovrà chiedere l’autorizzazione alla propria Asl che avrà 30 giorni per rispondere. I costi saranno anticipati dai pazienti e saranno rimborsati entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal tariffario vigente (il che vuol dire che il costo eccedente è a carico del paziente, anche se le Regioni possono decidere di erogare ulteriori rimborsi).

Secondo l’attuale normativa l’autorizzazione può essere rifiutata se: il paziente sarà esposto a un rischio per la sua sicurezza ritenuto inaccettabile; il prestatore di assistenza suscita preoccupazioni su qualità e sicurezza; l’assistenza può essere erogata sul proprio territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.

Nell’autorizzazione dovrà essere inserita l’indicazione diagnostica o terapeutica, la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire, il luogo prescelto per la prestazione e il prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi. La risposta definitiva della Asl dovrà arrivare entro 30 giorni, 15 se il caso è giudicato grave.

Valida la prescrizione rilasciata all’estero

Il Decreto sancisce l’obbligatorietà del riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro. La norma non pregiudica però le norme nazionali compresa quella in materia di sostituzione con medicinali generici. Viene anche fatto salvo il diritto del farmacista di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare un farmaco.

Per conultare il testo del Decreto clicca qui.

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