Coronavirus

Confermate le deroghe all’utilizzo della mascherina per alcune categorie; poche disposizioni specifiche per i disabili

Mese nuovo, DPCM nuovo. Il Presidente del Consiglio Conte l’aveva già annunciato sul finire di luglio: con il recente, seppur lieve, incremento dei contagi da SARS-CoV-2, si è reso necessario elaborare un nuovo Decreto per la proroga delle misure anti-contagio. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, denominato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ma spesso abbreviato, come ormai abbiamo imparato a fare in questi mesi, in “DPCM 7 agosto”, proroga, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus.

Oltre a un richiamo sull’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ovvero le mascherine, ogni qualvolta si è in un ambiente chiuso o in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, e oltre a delle norme specifiche dedicate alla mobilità, sia interna al nostro Paese che da e per Paesi esteri, il DPCM contiene un articolo dedicato specificamente ai disabili.

Art. 10 “Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità”

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Non ci sono, come si può facilmente intuire, grosse novità rispetto a quanto già previsto dai DPCM del 26 aprile e del 27 maggio, né si entra nel merito delle tutele lavorative (priorità allo smartworking e congedo equiparato a ricovero) introdotte dal Decreto Cura Italia e prorogate dal Decreto Rilancio. Si punta a garantire la continuità assistenziale, non solo sul piano sanitario ma anche su quello assistenziale e sociale, chiaramente sempre nel rispetto delle norme anti-contagio, sia all’interno delle strutture deputate sia a livello residenziale e di accompagnamento, eventualmente in deroga alle norme di distanziamento, se la patologia lo richiede.

Riteniamo importante, infine, richiamare l’attenzione sull’Art. 1 comma 1, che conferma che non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa o anche i soggetti che interagiscono con i predetti.

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