Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste dal DDL saranno finanziate in parte attraverso fondi destinati alla disabilità gravissima
Il 10 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri guidato dal Presidente Draghi ha approvato, in via preliminare, il testo del DDL delega in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione delle missioni 5 e 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Destinato a tutelare la dignità e le condizioni di vita degli anziani non autosufficienti, pur prendendo le mosse dal PNRR il DDL prevede di appoggiarsi finanziariamente anche ad altri Fondi a vocazione sociale.
È esplicito all’interno del testo il riferimento al finanziamento delle varie prestazioni sanitarie e socio-sanitarie attraverso Fondo LEA-Livelli Essenziali di Assistenza, Fondo Non autosufficienza, Fondo Politiche Sociali, Fondo Caregiver. Secondo FISH e FAND ciò significherebbe “ridurre ancor di più il barile delle già esigue risorse che, in questi fondi, sono dedicate alle persone con disabilità”.
Altro punto rimasto invariato nonostante le osservazioni delle due federazioni al testo iniziale, è la riduzione del monitoraggio sui risultati degli interventi riguardanti LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali) e LEA.
Un ulteriore punto debole del provvedimento, secondo FISH e FAND, è quello economico. Sottolineano le federazioni che questo provvedimento, che “viene considerato “una grande riforma”, si dovrebbe attuare con soli 500 milioni, ovvero quelli previsti dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. Torna dunque il problema della mancanza di risorse aggiuntive”.
COSA PREVEDE IL CONTENUTO DEL DDL
Costituito da 3 capi suddivisi in nove articoli, il DDL delega il Governo ad adottare provvedimenti per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, cioè le persone di età superiore ai 65 anni, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento e comunque non oltre il 31 marzo 2024, attraverso uno o più decreti legislativi.
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL DDL
Nell’esercizio delle deleghe previste dal provvedimento normativo il Governo si atterrà – in base a quanto stabilito dal secondo comma dell’Art. 2 – ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
- promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni stagione della vita delle persone, indipendentemente dall’età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia;
- promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nell’associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà e della coesione tra le generazioni e per il miglioramento dell’organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore della collettività e delle comunità territoriali;
- promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere, mediante la previsione di apposite attività di ascolto e di supporto alla socializzazione, anche con il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato e degli enti del terzo settore;
- riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini definiti, ai sensi dello stesso Decreto, dalla programmazione integrata socioassistenziale e sociosanitaria statale e regionale;
- promozione di un approccio complessivo e organico all’età anziana in tutte le sue dimensioni, che assicuri l’appropriatezza e la continuità dell’assistenza della persona secondo l’evoluzione delle sue condizioni bio-psico-sociali;
- promozione della valutazione multidimensionale dei bisogni e delle capacità di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell’accesso a un continuum di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti;
- riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l’inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità, assicurando loro i livelli di qualità di vita raggiunti e la continuità con i percorsi assistenziali già in atto;
- promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante un’allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- rafforzamento dell’integrazione e dell’interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell’ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche.
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA
Il comma 3 dell’Art, 2 stabilisce poi l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.
Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sarà composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della famiglia e delle pari opportunità, per le disabilità, degli affari regionali, dell’economia e delle finanze o loro delegati, oltre gli altri Ministri (o loro delegati) aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
A livello operativo il CIPA:
- adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, il “Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e il “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”, a partire dai quali saranno adottati i corrispondenti piani regionali e locali;
- promuove l’armonizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA);
- promuove l’integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all’erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l’adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi.
INVECCHIAMENTO ATTIVO, INCLUSIONE SOCIALE, PREVENZIONE DELLA FRAGILITÀ, ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI DI CURA, ECC
Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento e comunque non oltre il 31 marzo 2024, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la dignità e l’autonomia delle persone anziane, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità nella popolazione anziana.
Inoltre, l’esecutivo è delegato anche ad adottare, con la medesima scadenza di cui sopra, uno o più decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci l’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, il coordinamento e l’efficientamento della legislazione vigente e delle attività, nonché a potenziare progressivamente le azioni, comunque nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Infine, sempre entro il 31 marzo 2024, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.
COME VENGONO FINANZIATE LE INIZIATIVE
L’articolo 8 individua le coperture e le misure finanziarie per dare attuazione agli interventi stabiliti dal DDL prevedendo che vi si provveda non solo con le risorse disponibili nel PNRR, ma anche con la ricognizione e la razionalizzazione delle risorse previste a legislazione vigente e cioè: risorse derivanti dal trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome delle relative quote del Fondo Sanitario Nazionale specificamente destinate per tali finalità nell’ambito dei livelli essenziali dell’assistenza sanitaria; risorse derivanti dal trasferimento alle Regioni, agli enti locali e alle Province Autonome del Fondo per le non autosufficienze di cui all’art. 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 e delle risorse a valere su altri Fondi sociali Nazionali specificamente destinate agli interventi in materia di anziani e persone non autosufficienti; risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all’art. 1, comma 334, della legge n. 178 del 2020, come rifinanziato dalla legge 234 del 2021; risorse del Fondo istituito dall’art. 1, comma 254, della legge 205 del 2017, come incrementato ad opera dell’articolo 1, comma 483, della legge 145 del 2018.
Dunque, il finanziamento delle varie prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, come anticipato in premessa, dovrebbe avvenire anche attraverso fondi già esistenti, riducendo ulteriormente le risorse disponibili destinate alle persone con disabilità, in particolare con riguardo al Fondo Nazionale per la non autosufficienza, dal momento che determinati servizi potrebbero essere considerati LEPS per gli anziani non autosufficienti e meri obiettivi di servizio per le persone con disabilità non autosufficienti. Questa criticità è stata sottolineata dalle organizzazioni FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità) già in relazione alla prima versione dello schema di decreto, quando avevano lamentato, ancora una volta, la poca considerazione delle persone con disabilità.
Oltre a queste risorse poi, come previsto dall’articolo 8, vi sono quelle del PNRR, missione 5, componente 2 (500 milioni di euro una tantum) che, evidentemente, non bastano a soddisfare la realizzazione di tutte le misure che il nuovo DDL ha stabilito.
Ora tocca al nuovo Esecutivo adottare i decreti legislativi previsti ma per dar vita alla riforma è necessario stanziare nuovi fondi, senza arrecare ulteriore danno alle persone con disabilità, già troppo spesso considerate marginalmente.
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